Sentenza n. 4547/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio d’appello per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, 38, 84 e 85 c.p.a., prendendo atto dell’intervenuto ottenimento del titolo abilitativo richiesto e dell’accettazione della rinuncia da parte del Comune. Le spese processuali sono state compensate, conformemente all’accordo delle parti. La sentenza di primo grado non è stata esaminata nel merito e non è stata riformata o annullata.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 697/2024, relativa all’impugnazione dell’archiviazione della richiesta di permesso di costruire per il completamento funzionale e la legittimazione parziale di un immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva impugnato il provvedimento notificato il 23 giugno 2022 con cui il Comune di Minturno aveva disposto l’archiviazione, dichiarandola manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile e infondata, della richiesta di permesso di costruire presentata per il completamento funzionale e la legittimazione parziale di un immobile edificato ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001. Nel corso del giudizio d’appello, il privato ha dichiarato di rinunciare all’appello per cessazione della materia del contendere, avendo nel frattempo ottenuto il titolo abilitativo richiesto. Il Comune ha accettato la rinuncia. Le parti hanno inoltre concordato la compensazione delle spese processuali.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’edificazione dell’immobile interessato dalla richiesta di completamento funzionale e legittimazione parziale; il giudice non ne svolge un’interpretazione nel merito.
Richiamato insieme alle disposizioni sul processo amministrativo quale fondamento processuale della definizione del giudizio.
Richiamato insieme alle disposizioni sul processo amministrativo applicate per la definizione del giudizio.
Disciplina la rinuncia al ricorso; la rinuncia accettata dalla parte costituita ha condotto alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
Richiamato insieme alle disposizioni applicate per la definizione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- Quando l’appellante rinuncia all’appello e la parte costituita accetta la rinuncia, il giudice amministrativo dichiara estinto il giudizio senza esaminare nel merito i motivi d’impugnazione o la sentenza appellata.
- L’ottenimento, nelle more del giudizio, del titolo abilitativo richiesto può determinare la cessazione della materia del contendere e giustificare la rinuncia all’appello; se la rinuncia è accettata, la definizione processuale avviene mediante dichiarazione di estinzione per rinuncia.
- La compensazione delle spese processuali può essere disposta quando le parti vi abbiano espressamente concordato.
Come è indicizzato
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