Cassazione Civile, Ordinanza n. 09215/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo ai periodi d'imposta 2002 per IVA, IRPEF e IRAP, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a un contribuente, esercente attività di procacciatore di prodotti agricoli, l'acquisto di un'autovettura da un venditore tedesco effettuato con indicazione della partita IVA in regime di acquisto intracomunitario. I giudici di merito avevano ritenuto che il dato formale dell'uso della partita IVA non fosse sufficiente a qualificare l'acquisto come aziendale, valorizzando invece elementi quali la mancata registrazione al PRA, il mancato utilizzo del veicolo, la rivendita dopo quattro mesi e l'assenza del costo nella contabilità d'impresa. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente la ritualità della notifica del ricorso, rilevando che la sentenza impugnata risultava notificata all'Ufficio e che, quindi, doveva applicarsi il termine breve di 60 giorni ex art. 325 c.p.c.; poiché l'Agenzia non aveva dimostrato che il ricorso fosse stato notificato entro tale termine, esso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per tardività, rilevando d'ufficio che, essendo la sentenza di merito notificata all'Ufficio, il termine per proporre ricorso per cassazione era quello breve di 60 giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c. e non quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Non essendo stata provata una notifica del ricorso entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
termine "lungo" semestrale
In caso di mancata notificazione della sentenza di merito si applica il termine lungo per impugnare; nel caso deciso, tale termine è stato escluso perché la sentenza risultava notificata all'Ufficio.
Quando la sentenza di merito è notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza stessa.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto che, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è stata notificata alla parte soccombente, il termine per proporre ricorso per cassazione è quello breve di 60 giorni, che prevale sul termine lungo semestrale.
- L'onere di dimostrare la tempestività del ricorso incombe sul ricorrente: se non viene indicata o provata una notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve, il ricorso è inammissibile.
- La Corte può rilevare d'ufficio la tardività del ricorso per cassazione quando la notifica della sentenza di merito emerge dagli atti e l'intimato non si è costituito.
- In caso di inammissibilità del ricorso e mancata costituzione dell'intimato, non vi è pronuncia sulle spese.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non è dovuto nelle ipotesi indicate dalla Corte quando ricorrono le condizioni espressamente richiamate nella decisione.
Come è indicizzato
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