Sentenza del 01/07/2015 n. 13463 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava avvisi di accertamento relativi al 1999: alla società per IRPEG, IVA e IRAP e ai soci per IRPEF, fondati sull’omessa contabilizzazione di ricavi e sull’indebita deduzione di costi non inerenti. Dopo che la Cassazione, con ordinanza n. 3745 del 2013, aveva dichiarato estinto l’intero processo per definizione agevolata della lite, l’Agenzia ha chiesto nel settembre 2013 di fissare un’udienza e revocare parzialmente l’ordinanza, sostenendo che la definizione era stata richiesta dal solo contribuente L.M. e che l’istanza di estinzione dell’intero giudizio era stata presentata per errore materiale.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’istanza dell’Agenzia. L’ordinanza collegiale che aveva dichiarato l’estinzione era impugnabile soltanto con revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.; la richiesta di fissazione dell’udienza prevista dall’art. 391 c.p.c., comma 3, è invece utilizzabile esclusivamente quando l’estinzione sia stata dichiarata con decreto presidenziale. Nessuna statuizione sulle spese. La decisione impugnata nel giudizio tributario originario era la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e dichiarato legittimi gli accertamenti.
Norme richiamate
Avverso tale provvedimento, di natura collegiale e quindi correttamente adottato nella forma dell'ordinanza, l'unico rimedio esperibile è quello della revocazione, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ.
La revocazione è il rimedio esperibile contro l’ordinanza collegiale della Cassazione che dichiara l’estinzione del processo.
La richiesta di fissazione dell'udienza ha, infatti, natura meramente sollecitatoria, compatibile soltanto con la adozione del detto provvedimento presidenziale, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 15 come eccezionale forma monocratica di definizione del processo di cassazione, al fine evidente di snellirne la "chiusura" nei casi in cui si verifichino i presupposti per la sua estinzione.
La richiesta di fissazione dell’udienza può sollecitare un riesame soltanto quando l’estinzione sia stata dichiarata con decreto presidenziale; non è il rimedio contro un’ordinanza collegiale.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011
Come detto in narrativa, la dichiarazione di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, (convertito nella L. n. 111 del 2011 ) è stata dichiarata, a seguito di istanza in tal senso dell'Agenzia delle entrate, con l'ordinanza n. 3745 del 2013, depositata il 15 febbraio 2013, all'esito dell'udienza pubblica del 4 dicembre 2012.
La disposizione è richiamata quale base della definizione agevolata che aveva determinato l’estinzione del processo; la decisione qui esaminata non rivaluta i presupposti sostanziali della definizione.
Massime di principio
- Il rimedio per contestare l’estinzione di un giudizio dipende dalla forma del provvedimento: contro un’ordinanza collegiale si propone revocazione, mentre la richiesta di fissazione dell’udienza prevista dall’art. 391, comma 3, c.p.c. riguarda il decreto presidenziale.
- La mera deduzione di un errore materiale nell’istanza che ha portato all’estinzione non consente di usare un rimedio processuale previsto per una diversa forma di provvedimento: occorre impiegare lo strumento appropriato.
- La definizione agevolata richiesta da una sola parte non comporta, di per sé, la riapertura dell’intero processo mediante una semplice istanza di fissazione dell’udienza; la contestazione va proposta con il rimedio processuale ammesso contro il provvedimento effettivamente emesso.
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