Sentenza del 25/02/2015 n. 30 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
ILOR - Rimborso di credito prescritto - Recupero di somme erroneamente rimborsate - Ammissibilità della ripetizione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva corrisposto alla contribuente, su sua istanza, una somma relativa a interessi su un credito ILOR del 1981, nonostante il credito fosse già prescritto. Successivamente l'Amministrazione aveva richiesto la restituzione dell'importo mediante cartella di pagamento. La contribuente sosteneva che il pagamento spontaneo di un debito prescritto non fosse ripetibile ai sensi dell'art. 2940 c.c. L'Agenzia contestava tale impostazione, sostenendo di non poter rinunciare alla prescrizione, in quanto soggetta ai principi di contabilità pubblica, e di poter quindi recuperare le somme indebitamente rimborsate entro i termini previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la cartella di pagamento, ritenendo legittimo il recupero della somma erroneamente rimborsata. Secondo il giudice, l'Amministrazione pubblica non dispone liberamente del diritto di rinunciare alla prescrizione e il pagamento spontaneo di un debito prescritto costituisce un atto illegittimo o frutto di errore, che non impedisce la ripetizione. È stata disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 2937, comma 1, codice civile
La rinunzia alla prescrizione è possibile solo quando questa è compiuta e sempreché chi vi rinunzia possa disporre del diritto.
La rinuncia alla prescrizione presuppone la disponibilità del diritto. L'Amministrazione pubblica, soggetta ai principi di contabilità pubblica, non può disporre liberamente di diritti e risorse pubbliche e quindi non può validamente rinunciare alla prescrizione di un debito verso un contribuente.
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
La regola sull'irripetibilità del pagamento spontaneo di un debito prescritto non è stata ritenuta applicabile ai pagamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria, perché l'ente pubblico non può rinunciare alla prescrizione mediante un pagamento spontaneo.
Consente il recupero delle somme indebitamente rimborsate al contribuente, purché l'Amministrazione agisca entro i termini previsti. Nel caso concreto tali termini sono stati rispettati.
Art. 3 R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295
È richiamato come esempio del principio secondo cui l'Amministrazione deve recuperare pagamenti relativi a emolumenti prescritti, senza poter rinunciare, neppure tacitamente, alla prescrizione.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione effettua un pagamento relativo a un credito già prescritto, il pagamento non comporta necessariamente una rinuncia valida alla prescrizione.
- La regola civilistica che impedisce di ripetere quanto spontaneamente pagato per un debito prescritto può non applicarsi agli enti pubblici, i quali devono tutelare l'integrità delle risorse pubbliche e non possono disporne liberamente.
- Le somme erogate per errore dall'Amministrazione finanziaria possono essere recuperate mediante gli strumenti previsti dalla normativa tributaria, se l'azione di recupero è esercitata entro i termini di legge.
- Il contribuente che riceve un rimborso relativo a un credito prescritto non può presumere automaticamente che il pagamento sia definitivo o irripetibile, soprattutto quando proviene da un ente pubblico.
- La possibilità di recupero dipende comunque dall'accertamento dell'effettiva prescrizione, dall'errore o indebito pagamento e dal rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge.
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