Cassazione Penale, Sentenza n. 35375/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannata)
La controversia
Il Tribunale di Trani, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 10 aprile 2026 ha revocato due benefici di sospensione condizionale della pena concessi alla condannata: il primo con sentenza della Corte di appello di Bari del 14 novembre 2014 e il secondo con sentenza del Tribunale di Trani del 20 luglio 2018, irrevocabile il 13 ottobre 2018. La prima revoca è stata disposta ai sensi dell’art. 168, comma 1, c.p., in ragione della commissione, entro il quinquennio, di un ulteriore delitto per il quale era stata inflitta una pena detentiva. La seconda è stata disposta perché il beneficio era stato concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, c.p. La condannata ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 163 e 168 c.p., sostenendo che la commissione di un delitto nel quinquennio non comportasse automaticamente la revoca e che occorresse verificare se la pena della seconda condanna fosse comunque contenuta nei limiti per la sospensione; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 168, comma 3, e 164, comma 4, c.p., censurando la revoca del beneficio del 2018 senza previa acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione, necessaria per accertare se i precedenti ostativi fossero documentalmente noti al giudice che lo aveva concesso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la commissione nel termine previsto di un delitto per il quale sia stata inflitta una pena detentiva determina la revoca di diritto della precedente sospensione quando la seconda condanna non sia stata a sua volta sospesa; è irrilevante che il cumulo delle pene rientri nei limiti astratti di sospendibilità, poiché il giudice dell’esecuzione non può sostituirsi al giudice della cognizione concedendo retroattivamente il beneficio, salvo l’eccezione prevista dall’art. 671, comma 3, c.p.p. Ha accolto il secondo motivo: prima di revocare una sospensione concessa in violazione dell’art. 164, comma 4, c.p., il giudice dell’esecuzione deve acquisire il fascicolo del procedimento di cognizione e verificare se la causa ostativa risultasse documentalmente al giudice al momento della concessione. Se tale conoscenza concreta emerge dagli atti, la revoca non è consentita. Poiché il Tribunale non ha svolto né documentato tale verifica, la Corte ha annullato l’ordinanza limitatamente alla revoca del beneficio concesso con la sentenza del 20 luglio 2018, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Trani; ha rigettato il ricorso nel resto.
Norme richiamate
L’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen. stabilisce che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto quando nei termini stabiliti il condannato commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva; pertanto, la commissione - come nel caso in esame - di un delitto per il quale è stata inflitta una pena detentiva comporta ex lege la revoca del benefico concesso, poiché la seconda condanna non è stata a sua volta condizionatamente sospesa dal giudice della cognizione.
La commissione entro il termine previsto di un delitto per il quale sia inflitta una pena detentiva comporta la revoca di diritto della sospensione precedente quando la seconda condanna non sia stata a sua volta sospesa.
Il quarto comma dell’art. 164 (richiamato dall'art. 168, terzo comma, cod. pen.), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1976, prevede che tale beneficio non possa essere concesso più di una volta, se non quando il giudice di merito, con una scelta discrezionale, decida di disporre una seconda sospensione condizionale della pena che, in ogni caso, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non può superare i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
I limiti di pena stabiliti dall’art. 163 rilevano per la possibilità di una seconda sospensione disposta dal giudice di merito; non consentono al giudice dell’esecuzione di rimediare alla mancata sospensione della seconda condanna.
La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione.
La revoca esecutiva del beneficio concesso nonostante una causa ostativa è consentita soltanto se tale causa non risultava documentalmente nota al giudice della cognizione.
In caso di richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164, comma quarto, e 168, comma terzo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione, al fine di verificare se i precedenti ostativi risultassero o meno documentalmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, è tenuto, anche d'ufficio ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ad acquisire in originale o in copia il fascicolo del procedimento cognitorio, dando conto degli esiti del controllo effettuato nella motivazione della decisione.
Nel procedimento di revoca per concessione del beneficio in presenza di cause ostative, il giudice dell’esecuzione deve acquisire il fascicolo di cognizione, anche d’ufficio, e motivare sull’esito della verifica della conoscenza documentale dei precedenti ostativi.
Il giudice dell’esecuzione può concedere il beneficio della sospensione condizionale nel caso previsto dall’art. 671 comma 3 cod. proc. pen., allorquando, cioè, a seguito del riconoscimento della continuazione, la pena rideterminata in fase esecutiva rientri nei limiti della sospendibilità, ma ciò costituisce un’eccezione espressamente prevista dall’ordinamento.
Il giudice dell’esecuzione può concedere la sospensione condizionale in sede esecutiva soltanto nell’ipotesi espressamente prevista di riconoscimento della continuazione e rideterminazione della pena entro i limiti di sospendibilità.
In caso di richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164, comma quarto, e 168, comma terzo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione, al fine di verificare se i precedenti ostativi risultassero o meno documentalmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, è tenuto, anche d'ufficio ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ad acquisire in originale o in copia il fascicolo del procedimento cognitorio, dando conto degli esiti del controllo effettuato nella motivazione della decisione.
Nel procedimento di revoca previsto dall’art. 674, comma 1-bis, c.p.p., la verifica documentale dei precedenti ostativi e l’acquisizione del fascicolo di cognizione sono necessarie per decidere se la revoca sia consentita.
In caso di richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164, comma quarto, e 168, comma terzo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione, al fine di verificare se i precedenti ostativi risultassero o meno documentalmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, è tenuto, anche d'ufficio ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ad acquisire in originale o in copia il fascicolo del procedimento cognitorio, dando conto degli esiti del controllo effettuato nella motivazione della decisione.
I poteri istruttori d’ufficio consentono e impongono al giudice dell’esecuzione di acquisire il fascicolo necessario a verificare se i precedenti ostativi fossero documentalmente noti al giudice della cognizione.
Massime di principio
- La commissione, entro il termine previsto dall’art. 168, comma 1, c.p., di un delitto per il quale sia inflitta una pena detentiva determina la revoca di diritto della precedente sospensione condizionale quando la seconda condanna non sia stata a sua volta sospesa; non rileva che il cumulo delle pene rientri astrattamente nei limiti di sospendibilità.
- Fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge, il giudice dell’esecuzione non può concedere la sospensione condizionale omessa dal giudice della cognizione; l’art. 671, comma 3, c.p.p. costituisce un’eccezione circoscritta al riconoscimento della continuazione con rideterminazione della pena entro i limiti di sospendibilità.
- La revoca esecutiva della sospensione condizionale concessa in violazione dell’art. 164, comma 4, c.p. presuppone che la causa ostativa non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione al momento della concessione. Per accertarlo, il giudice dell’esecuzione deve acquisire, anche d’ufficio, il fascicolo del procedimento di cognizione e dar conto in motivazione dell’esito della verifica.
- La preclusione del giudicato sulla concessione della sospensione condizionale è debole: in presenza di una causa ostativa preesistente, la revoca è possibile se la causa non fu presa in considerazione perché non risultava documentalmente nota al giudice della cognizione; non è invece consentito al giudice dell’esecuzione sostituire una propria valutazione di meritevolezza a quella già compiuta dal giudice della cognizione che conosceva la causa ostativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35276/2026 del 05/10/2026
- Sentenza penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35277/2026 del 05/10/2026
- Sentenza penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35278/2026 del 05/10/2026
- Sentenza penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35279/2026 del 05/10/2026
- Sentenza penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35280/2026 del 05/10/2026
- Sentenza penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35281/2026 del 05/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →