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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16481/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello che ha dichiarato l'efficacia di numerosi atti compiuti dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento n. 2239/2014 R.G.N.R., sostenendo che, per la natura plurisoggettiva e a concorso necessario del reato di associazione (art. 416-bis c.p.), la Corte non ha valutato adeguatamente le decisioni istruttorie e ordinatorie adottate nei confronti dei coimputati. Mancata valutazione, secondo la difesa, di specifici atti elencati nel ricorso (udienze e ordinanze indicate alle pagine 17-28), con conseguente violazione di norme processuali e di motivazione, e con possibile pregiudizio alla posizione del ricusante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio (Sez. Un. n. 37202/2020) secondo cui il giudice della ricusazione deve compiere una verifica selettiva, atto per atto, per stabilire quali decisioni del giudice ricusato possano conservare efficacia: vale la presunzione relativa di inefficacia che può essere vinta solo con puntuale motivazione che salvi ciascun atto. La Corte di appello ha effettuato tale verifica per molti atti, ma non ha espressamente valutato e dichiarato efficaci (quindi ne ha implicitamente escluso l'efficacia) una serie di decisioni istruttorie indicate dalla difesa (elencate nella motivazione). L'impugnazione è pertanto priva di interesse rispetto agli effetti già determinati dall'ordinanza impugnata. Per tale motivo il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.

    Richiamato quale fondamento formale dei motivi di cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte valuta la rilevanza e la specificità delle doglianze dedotte.

  • art. 627, cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento alle norme sul procedimento di ricusazione e sui relativi effetti sugli atti processuali; utilizzato nella contestazione della difesa relativa alla conservazione di efficacia degli atti.

  • art. 42, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Norma centrale: stabilisce che, se la ricusazione è accolta, il giudice che decide sull'istanza deve valutare se gli atti compiuti dal giudice ricusato conservano efficacia. La sentenza interpreta la norma come imponente una verifica puntuale e motivata atto per atto, con presunzione di inefficacia per gli atti non espressamente 'salvati'.

  • art. 41, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare l'ampiezza dell'oggetto dell'attività del giudice che decide sulla ricusazione, includendo il controllo selettivo sugli atti eventualmente recuperabili.

  • art. 416-bis, cod. pen.

    Richiesto dalla difesa per sottolineare la natura plurisoggettiva e il concorso necessario del reato associativo; la Corte rileva che le decisioni istruttorie riguardanti alcuni associati possono riverberare effetti sugli altri e dunque meritano particolare attenzione nella verifica della conservazione di efficacia.

  • art. 546, cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere la struttura e i requisiti motivazionali dell'ordinanza rispetto alla sentenza; la motivazione dell'ordinanza però resta fondamentale per comprendere il dispositivo.

  • Sent. Sezioni Unite n. 37202 del 16/07/2020 (Gerbino)

    sent. n. 37202 del 16/7/2020

    Giurisprudenza chiave: afferma che il giudice della ricusazione deve operare una valutazione caso per caso del grado di 'compromissione' del giudice ricusato e compiere un controllo selettivo e non meramente ricognitivo sugli atti per stabilire quali conservano efficacia; impone motivazione puntuale per superare la presunzione di pregiudizio.

Massime di principio

  • Quando viene accolta una ricusazione il giudice che decide deve esaminare 'atto per atto' se gli atti compiuti dal giudice ricusato possono conservarsi: vige una presunzione relativa di inefficacia che va superata con motivazione puntuale per ogni singolo atto.
  • Le decisioni istruttorie e le ordinanze che riguardano posizioni di coimputati in reati plurisoggettivi (es. art. 416-bis) richiedono particolare attenzione perché le valutazioni rese per un associato possono avere effetti, anche indiretti, sugli altri.
  • Se la Corte territoriale non dichiara espressamente di 'salvare' un atto e non motiva il perché, quell'atto si considera, di regola, inefficace nel nuovo giudizio.
  • La motivazione dell'ordinanza che decide sulla ricusazione è essenziale per comprendere l'ambito del dispositivo: il giudice deve indicare quali atti conserva e le relative ragioni per contrastare la presunzione di pregiudizio.
  • Un ricorso che mira a ottenere effetti che derivano direttamente dalla decisione impugnata (ad es. la dichiarazione di inefficacia già conseguente all'omessa salvezza di atti) può risultare inammissibile o privo di interesse se non introduce nuove doglianze rilevanti e specifiche.
  • La parte che deduce pregiudizio deve argomentare in modo puntuale la portata pregiudicante dei singoli atti: censure generiche o non specificate rischiano di essere dichiarate inammissibili.

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