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Ordinanza

Ordinanza n. 7309/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Provvedimento protocollo n. AGEA.ASR.2026.0180446 del 16 gennaio 2026, avente ad oggetto “chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2 della L.241/1990”, notificato a mezzo pec in pari data; - e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, precedente, preordinato, preparatorio, connesso e collegato e consequenziale, anche se non conosciuto, e, in particolare: provvedimento della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Uos 2070101 - Servizi Territoriali Provinciali Di Napoli - Sostegno alle Imprese Agricole per il Presidio dell’Ambiente e la difesa del reddito, del 23 dicembre 2025, a firma Dott. Raffaele Picone e del Dirigente UOS 207.01.01. Dott. Giuseppe Rosario Mazzeo.

Giustizia amministrativa202603712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGEA di chiusura del procedimento amministrativo relativo a una domanda di benefici agricoli, nonché il provvedimento regionale presupposto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento AGEA di chiusura del procedimento ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990 e il provvedimento della Regione Campania indicato come atto presupposto. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, ma emerge che la controversia riguarda il perfezionamento e/o la tempestività della domanda presentata tramite S.I.A.N. per ottenere benefici agricoli e gli eventuali elementi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso l’istanza cautelare. Prima di delibare sulla sospensione, ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti e documentazione sul perfezionamento e/o sulla tempestività della domanda presentata sul S.I.A.N. e ha invitato AGEA e Regione Campania, ciascuna per il proprio ambito di competenza, a dedurre su tutti gli elementi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda indicati nel ricorso. La trattazione cautelare è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 5 giugno 2026, con sospensione di ogni pronuncia sull’istanza cautelare.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990

    La norma è richiamata quale base normativa del provvedimento AGEA di chiusura del procedimento; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione definitiva.

  • art. 55 c.p.a.

    istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina generale della tutela cautelare; il TAR non ha ancora valutato fumus boni iuris e periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

Testo integrale

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