Ordinanza n. 7309/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Provvedimento protocollo n. AGEA.ASR.2026.0180446 del 16 gennaio 2026, avente ad oggetto “chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2 della L.241/1990”, notificato a mezzo pec in pari data; - e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, precedente, preordinato, preparatorio, connesso e collegato e consequenziale, anche se non conosciuto, e, in particolare: provvedimento della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Uos 2070101 - Servizi Territoriali Provinciali Di Napoli - Sostegno alle Imprese Agricole per il Presidio dell’Ambiente e la difesa del reddito, del 23 dicembre 2025, a firma Dott. Raffaele Picone e del Dirigente UOS 207.01.01. Dott. Giuseppe Rosario Mazzeo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGEA di chiusura del procedimento amministrativo relativo a una domanda di benefici agricoli, nonché il provvedimento regionale presupposto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento AGEA di chiusura del procedimento ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990 e il provvedimento della Regione Campania indicato come atto presupposto. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, ma emerge che la controversia riguarda il perfezionamento e/o la tempestività della domanda presentata tramite S.I.A.N. per ottenere benefici agricoli e gli eventuali elementi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso l’istanza cautelare. Prima di delibare sulla sospensione, ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti e documentazione sul perfezionamento e/o sulla tempestività della domanda presentata sul S.I.A.N. e ha invitato AGEA e Regione Campania, ciascuna per il proprio ambito di competenza, a dedurre su tutti gli elementi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda indicati nel ricorso. La trattazione cautelare è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 5 giugno 2026, con sospensione di ogni pronuncia sull’istanza cautelare.
Norme richiamate
chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990
La norma è richiamata quale base normativa del provvedimento AGEA di chiusura del procedimento; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione definitiva.
istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina generale della tutela cautelare; il TAR non ha ancora valutato fumus boni iuris e periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 7/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 156/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 157/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 158/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 159/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 160/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →