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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18867/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita del 2002 avente a oggetto due locali commerciali e un appartamento. L'acquirente ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento dei venditori, consistito nel mancato adempimento dell'obbligo assunto in contratto di cancellare un'ipoteca gravante sui beni. Il Tribunale ha accolto la domanda, ha disposto le restituzioni conseguenti e ha condannato i venditori sia alla restituzione del prezzo con interessi sia al risarcimento del danno, oltre a porre a carico dell'acquirente la restituzione dei canoni di locazione percepiti per gli immobili. In appello la Corte territoriale ha ridotto le somme dovute: ha riconosciuto all'acquirente la restituzione dei soli canoni effettivamente percepiti per un immobile locato e ha ridotto il risarcimento del danno, affermando invece che per gli immobili non locati non spettasse ai venditori alcun corrispettivo per frutti civili o uso del bene, trattandosi di mera conseguenza restitutoria della risoluzione. I ricorrenti hanno censurato: 1) la valutazione della Corte d'appello sulla non contestazione e sulla prova del canone, sostenendo che la quantificazione dei canoni non fosse stata tempestivamente contestata e che il contratto di locazione non fosse stato prodotto; 2) la negazione del diritto dei venditori ai frutti civili o all'equivalente pecuniario dell'uso degli immobili non locati, invocando la retroattività della risoluzione; 3) la statuizione sulle spese, ritenuta sproporzionata e ingiustificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la sussistenza della contestazione, la prova della locazione di un solo immobile e l'entità del canone, trattandosi di valutazioni riservate al merito e non sindacabili in sede di legittimità; ha inoltre osservato che alcune doglianze prospettavano, in sostanza, meri errori revocatori. Quanto al merito della restituzione dei frutti, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, ma ha confermato il rigetto della pretesa dei venditori ai frutti civili per gli immobili non locati, rilevando che la domanda riconvenzionale era stata formulata solo per la restituzione dei frutti effettivamente percepiti e non per l'equivalente pecuniario del godimento del bene. Ha infine dichiarato inammissibile la censura sulle spese, perché la loro ripartizione per soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato per indicare il provvedimento sommario emesso in primo grado

  • art. 702-quater c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina dell'appello avverso l'ordinanza sommaria

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti sulla valutazione delle prove e della non contestazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché investiva un apprezzamento di fatto del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti; la Corte ha escluso la violazione perché la questione atteneva all'interpretazione degli atti di parte e alla ricostruzione del fatto

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita ultrapetizione o omissione di pronuncia; la Corte non ha ravvisato un vizio sindacabile

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese e nella censura sull'errore di diritto

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda di risarcimento del danno e al criterio del danno conseguenza

  • art. 1458 c.c.

    la Corte ribadisce che la risoluzione nei contratti a prestazioni corrispettive ha effetto retroattivo e fa sorgere obblighi restitutori, compresi i frutti percepiti; l'obbligo risarcitorio resta distinto e grava sulla parte inadempiente

  • art. 2041 c.c.

    richiamato dai ricorrenti; la Corte nega che nel caso fosse stata proposta domanda di equivalente pecuniario dell'uso, richiesta che sarebbe necessaria per tale pretesa

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese in base alla soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    la valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione/compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono proporzione matematica

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è sindacabile l'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'esistenza di una contestazione o di una non contestazione, perché esso attiene all'interpretazione del contenuto degli atti di parte.
  • Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto o a denunciare errori percettivi del giudice di merito non sono ammissibili in cassazione.
  • Nella risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, l'effetto retroattivo comporta l'obbligo reciproco di restituzione delle prestazioni ricevute e, se la prestazione aveva ad oggetto una cosa fruttifera, anche dei frutti percepiti; il risarcimento del danno è un obbligo distinto che grava sulla parte inadempiente.
  • La domanda di restituzione dei frutti civili non si estende automaticamente alla richiesta dell'equivalente pecuniario dell'uso o del godimento del bene: tale voce deve essere specificamente domandata.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la conseguente compensazione o ripartizione delle spese di lite rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una esatta proporzione tra accoglimento della domanda e percentuale di spese poste a carico della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

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