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Sentenza

Sentenza n. 195/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, nonché dei ricorsi per motivi aggiunti notificati in data 16/07/2021, in data 13/01/2022 e in data 09/05/2022: - del provvedimento del Prefetto di Torino del -OMISSIS-, Fasc. n. -OMISSIS- Area I bis-Ant., di informazione d’interdittiva antimafia, del seguente tenore, «Ritenuto che la società -ricorrente- Srl sia assoggettata al pericolo di permeabilità al condizionamento della criminalità organizzata di tipo mafioso… Visto il DLGS 159/2011 e s.m.i. Informa che nei confronti della società -ricorrente- Srl… sussistono elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle stesse, pur non sussistendo nei confronti degli attuali titolari ed amministratori cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall’art. 67 DLGS 159/2011»; - del provvedimento dell’ANAC -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui viene segnalato l’inserimento nel casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi del DLGS 18 aprile 2016, n. 50, art. 213, comma 10, dell’annotazione relativa all’informazione dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Torino; - del rapporto informativo della Questura di Torino n. -OMISSIS-, non noto; - dei rapporti informativi del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-; - del rapporto informativo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino n.-OMISSIS-; Nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di avere accesso ai documenti richiesti alla Prefettura di Torino con istanza inviata a mezzo PEC in data 5 maggio 2021 e per l’adozione del conseguente ordine di esibizione;

Giustizia amministrativa202100498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia prefettizia e conseguente annotazione nel casellario informatico ANAC

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e autorità di vigilanza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, con ricorso principale e tre ricorsi per motivi aggiunti, l'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Torino e la correlata annotazione ANAC nel casellario informatico degli operatori economici. Ha dedotto quattro motivi convergenti, contestando la lacunosità dell'istruttoria e l'assenza di indicatori o elementi univoci idonei a dimostrare un rischio concreto di infiltrazione mafiosa. L'Amministrazione ha difeso la legittimità dell'interdittiva, valorizzando in particolare il ruolo gestorio attribuito a una persona avente consolidati rapporti con la criminalità organizzata e sostenendo che tali elementi fossero sufficienti, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, a comprovare la potenziale soggezione dell'impresa a condizionamenti mafiosi. Nel corso del giudizio la società aveva inoltre proposto domanda di accesso documentale, accolta con ordinanza ex art. 116 c.p.a. mediante ordine di deposito del testo integrale di un'ordinanza cautelare penale.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i quattro motivi di impugnazione relativi all'istruttoria e ai presupposti dell'interdittiva. Ha dichiarato improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che, nelle more, la società aveva presentato istanza di aggiornamento dell'interdittiva ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011 e che la Prefettura aveva adottato una nuova determinazione, incidente in modo innovativo ed ex nunc sul precedente provvedimento. L'aggiornamento presuppone una nuova istruttoria, eventualmente estesa a fatti ed elementi nuovi, sicché la determinazione sopravvenuta non è un atto meramente confermativo. La successiva impugnazione e il successivo annullamento di tale nuova determinazione da parte del giudice d'appello, con restituzione degli atti alla Prefettura per il riesame, non hanno fatto rivivere l'interdittiva originaria, poiché il provvedimento sopravvenuto non è un atto di secondo grado. La società, inoltre, ha dichiarato in udienza di non avere più interesse alla decisione demolitoria né all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e il susseguirsi di pronunce giudiziali di opposto tenore.

Norme richiamate

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia

    L'aggiornamento del giudizio di permeabilità mafiosa comporta l'apertura di una nuova istruttoria e può considerare circostanze, fatti ed elementi nuovi; la determinazione sopravvenuta incide innovativamente ed ex nunc sull'informativa precedente.

  • art. 116 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per l'accoglimento della domanda di accesso e per l'ordine all'Amministrazione di depositare la documentazione richiesta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    avviso circa la sussistenza di possibili profili di improcedibilità dei ricorsi

    Impone il previo avviso alle parti quando il giudice rilevi d'ufficio una possibile ragione di improcedibilità; nel caso concreto l'avviso ha consentito alla ricorrente di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    anche ai fini di cui all’art. 34, co. 3 c.p.a.

    Consente, quando non è più possibile decidere la domanda di annullamento, di accertare l'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori; tale interesse è stato escluso espressamente dalla ricorrente.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    improcedibili ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse

    È stata applicata per dichiarare l'improcedibilità delle impugnazioni a seguito della sopravvenuta inefficacia dell'atto gravato e della conseguente carenza di interesse alla decisione di merito.

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    inserimento nel casellario informatico degli operatori economici

    È richiamato quale base normativa dell'annotazione ANAC correlata all'informazione interdittiva antimafia.

Massime di principio

  • L'adozione di una nuova determinazione prefettizia di aggiornamento dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, in quanto espressione di una nuova istruttoria e potenzialmente fondata anche su fatti o elementi sopravvenuti, incide innovativamente ed ex nunc sull'informativa precedente e ne determina la sopravvenuta inefficacia, facendo venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione dell'atto originario.
  • La determinazione adottata all'esito dell'aggiornamento dell'informativa antimafia non è un atto meramente confermativo, anche quando abbia contenuto sostanzialmente omologo a quello della precedente interdittiva, poiché l'aggiornamento richiede una rinnovata valutazione istruttoria della situazione di permeabilità mafiosa.
  • L'annullamento giudiziale della determinazione prefettizia sopravvenuta, se questa non costituisce un atto di secondo grado, non determina la reviviscenza dell'informativa antimafia originaria; l'interesse del destinatario resta concentrato sull'istanza di aggiornamento e sulle conseguenti determinazioni amministrative.
  • Quando il provvedimento impugnato è divenuto inefficace per effetto di una nuova determinazione amministrativa e il ricorrente dichiara di non avere interesse né alla pronuncia demolitoria né all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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