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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31214/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Catania che, confermando il provvedimento del G.I.P., aveva applicato la custodia cautelare in carcere a Giuseppe Celentano per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità dell'ordinanza per difetto assoluto della motivazione circa le esigenze cautelari (art. 292 c.p.p.), sostenendo l'assenza grafica della motivazione e la non sanabilità da parte del Tribunale per il riesame; 2) vizio di motivazione e violazione di legge circa l'attribuzione al ricorrente del ruolo di partecipe di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 273 c.p.p. e art. 74 d.P.R. 309/1990), contestando che egli fosse un mero corriere occasionale retribuito per singole prestazioni; 3) illegittimità del rigetto della richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico (art. 274 c.p.p.), posto che il ricorrente è incensurato e svolgeva attività saltuaria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse "radicalmente mancante": il provvedimento originario si fondava sulla presunzione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 integrata da un riferimento alla quantità di stupefacente, e tale motivazione è stata adeguatamente integrata dal Tribunale per il riesame. È stato altresì ritenuto sufficiente e non illogico il fondamento probatorio in ordine alla partecipazione associativa, con specifici riferimenti ai rapporti del ricorrente non limitati ad un unico soggetto. Quanto alla negazione degli arresti domiciliari, la Corte ha confermato la valutazione di pericolosità e inaffidabilità del prevenuto, anche alla luce dei guadagni e della professionalità dimostrata nell'attività illecita. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina del Tribunale per il riesame; il riesame può integrare e arricchire la motivazione del G.I.P. purché non vi sia una totale assenza grafica della motivazione originaria.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Presunzione legale in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; utilizzata dal giudice come fondamento per le esigenze cautelari, specialmente se connessa a massicce quantità di droga.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale relativa ai reati connessi agli stupefacenti contestati al ricorrente.

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis, cod. proc. pen.

    Norme che individuano i casi di nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto che non fosse configurabile la nullità per assoluta mancanza della motivazione nel caso concreto.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento nella parte relativa alla distinzione tra associazione e concorso; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente a ritenere la partecipazione associativa.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Individua le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del giudice circa la sussistenza di tali esigenze e quindi il rigetto degli arresti domiciliari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali del ricorrente soccombente; applicata nella decisione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; richiamato per l'esecuzione degli obblighi formali.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 9483/2015; Sez. 2, n. 14316/2022)

    Principio secondo cui, in reati commessi con modalità omogenee e coinvolgimento paritario dei correi, la motivazione circa il pericolo di reiterazione può essere resa in modo cumulativo senza ripetere formalisticamente le ragioni per ciascun indagato.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti la presunzione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 può costituire base legittima per esigenze cautelari, specialmente se accompagnata da elementi fattuali (es. massiccia quantità di droga).
  • La motivazione del provvedimento cautelare non deve essere ripetitiva per ciascun indagato quando i fatti sono omogenei: una motivazione cumulativa è ammessa se non manca totalmente.
  • La qualificazione del ruolo di 'corriere' o di 'partecipante all'associazione' richiede valutazioni concrete su continuità dell'attività, relazioni con più soggetti, percezione di utili e modalità operative; la mera affermazione di pagamento per singoli trasporti non esclude automaticamente l'intraneità associativa.
  • La richiesta di misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) deve essere sostenuta da elementi concreti che contrastino la presunzione di pericolosità: indicazioni su radicamento familiare, modalità di vita, impossibilità di proseguire l'attività illecita dall'abitazione, ecc.
  • Il Tribunale per il riesame può integrare e 'arricchire' la motivazione del G.I.P. solo se non esiste una completa assenza grafica della motivazione originaria; eccezioni di nullità per totale mancanza devono essere provate concretamente.
  • Nel proporre ricorso per nullità della motivazione è strategico dimostrare l'effettiva e totale carenza grafica o argomentativa, non limitandosi a censurare genericamente la insufficienza della motivazione.

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