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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04610/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di riesame, ha annullato l'ordinanza del GIP solo rispetto al capo B (lesioni aggravate) per difetto delle condizioni di applicabilità della custodia cautelare, ma ha confermato la custodia per il resto (assorbendo il capo C nel reato di rapina). Il ricorso in Cassazione deduce violazione di norme processuali (artt. 192, 273, 309, 453 c.p.p.) e carenza di motivazione, sostenendo che il Tribunale del riesame non avrebbe potuto ritenere preclusa la valutazione della gravità indiziaria in ragione dell'emissione di un decreto di giudizio immediato per "evidenza della prova"; inoltre censura l'omessa valutazione dell'assenza di gravi indizi a suo carico, richiamando l'inattendibilità del riconoscimento fotografico (per esigue e incongrue modalità e per la forte modifica dell'aspetto fisico dell'imputato dopo intervento chirurgico) e le dichiarazioni scagionanti del coimputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il decreto di giudizio immediato emesso per "evidenza della prova" costituisce una valutazione prognostica di merito tale da assorbire e precludere la rinnovata valutazione della gravità indiziaria in sede di riesame, salvo fatti sopravvenuti idonei a modificare quella valutazione. Nel caso di specie le circostanze richiamate dal ricorrente (dichiarazioni del coimputato e critiche al riconoscimento fotografico) erano già note ed erano state valutate dal GIP; quindi il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto precluso l'esame del profilo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e la decisione deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Disciplina la richiesta di trattazione orale in presenza: menzionata come richiesta rituale del difensore, senza che essa incida sul merito della decisione di legittimità

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Regola le condizioni di applicabilità della misura cautelare; il Tribunale del riesame ha annullato la custodia rispetto al capo B per difetto di tali condizioni

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella censura processuale: riguarda l'attendibilità delle dichiarazioni, ma la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione rilevante ai fini del ricorso

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina il requisito della gravità indiziaria per le misure cautelari; la Corte ha confermato che tale valutazione non è riesaminabile se assorbita da un decreto di giudizio immediato per "evidenza della prova", salvo fatti sopravvenuti

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto e motivazione dei provvedimenti cautelari; richiamata nella censura ma la Corte non ha riscontrato carenza motivazionale idonea a vincere il rigetto

  • art. 453 cod. proc. pen.

    Regole sul giudizio immediato: la Corte interpreta il decreto di giudizio immediato per "evidenza della prova" come una decisione prognostica di merito che, per la sua incisività, può escludere la rivalutazione della gravità indiziaria in sede di riesame; inoltre afferma che l'emissione del decreto non è subordinata alla definizione del riesame o alla decorrenza di termini decadenziali

  • art. 455 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del giudizio immediato per il collegamento con l'art. 453; contribuisce alla considerazione che il giudizio immediato per evidenza comporta apprezzamenti prognostici significativi

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Testo invocato dal ricorrente per le ragioni di cassazione (violazione di norme processuali e carenza di motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo infondato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso rigettato; applicata dalla Corte

  • art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p.

    comma 1-ter e comma 1-bis

    Stabilisce l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla prosecuzione della detenzione; la Corte ordina tale trasmissione poiché la decisione non comporta la rimessione in libertà

Massime di principio

  • Un decreto di giudizio immediato emesso per "evidenza della prova" costituisce una valutazione prognostica di merito così incisiva da assorbire e precludere, in linea di principio, la rivalutazione della gravità indiziaria in sede di riesame della misura cautelare, salvo che non emergano fatti sopravvenuti idonei a modificare radicalmente tale valutazione
  • Perché il giudice del riesame possa riesaminare la gravità indiziaria dopo un decreto di giudizio immediato, è necessario che il difensore faccia valere elementi nuovi e sopravvenuti rispetto a quanto già conosciuto e valutato dal GIP; meri rilievi reiterativi su elementi già esaminati non sono idonei
  • Contestazioni sull'attendibilità di riconoscimenti fotografici o su dichiarazioni di coimputati devono essere opportunamente documentate e, se rilevate in precedenza al decreto di giudizio immediato, non saranno di per sé sufficienti a disattivare la preclusione del riesame
  • Nel proporre motivi di cassazione basati su violazioni processuali o carenza di motivazione, occorre collegare in modo chiaro e specifico la presunta violazione agli effetti decisionali: argomentazioni generiche o ricorsive sulle stesse prove già esaminate dal giudice di merito hanno scarse probabilità di successo
  • La condanna alle spese e gli obblighi di comunicazione all'istituto penitenziario seguono automaticamente il rigetto del ricorso quando la decisione non determina la rimessione in libertà

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