Sentenza n. 214/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 182 del 02/04/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 182 del 2 aprile 2025, relativa all'erogazione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza civile passata in giudicato con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, oltre alle spese legali. Hanno dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ottenere il bonus. Hanno chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria meramente formale. È stata esaminata anche la tesi amministrativa secondo cui i docenti avrebbero dovuto presentare nuove richieste tramite la procedura telematica richiamata da avvisi pubblicati sui siti istituzionali e attendere la definizione amministrativa della posizione, in applicazione dei doveri di collaborazione, buona fede e correttezza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in forza della sentenza civile. Ha ritenuto non esigibile dai creditori un'ulteriore attesa priva di tempi certi né l'adempimento di ulteriori procedure amministrative non previste come condizione per ottenere la soddisfazione del credito riconosciuto dal giudicato. Ha quindi assegnato al Ministero 60 giorni per eseguire integralmente la sentenza, disponendo sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia e su richiesta dei ricorrenti, la nomina del Prefetto di Terni o di un funzionario delegato quale commissario ad acta, con il compito di rilasciare la carta docente, accreditarvi le somme dovute e adottare ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario è stato riconosciuto un compenso di 500 euro, a carico del Ministero inottemperante. La penalità di mora è stata invece esclusa perché, considerate le difficoltà degli uffici ministeriali e la natura di contributo dell'erogazione, sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, ed è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto ai docenti.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e delle pronunce esecutive.
Fondamento del potere del giudice dell'ottemperanza di ordinare gli adempimenti necessari, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando, nel caso concreto, la sua applicazione risulti iniqua.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
È richiamato quale termine da attendere prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento della carta del docente, l'amministrazione deve dare esecuzione integrale al comando giudiziale senza subordinare il pagamento alla presentazione di una nuova domanda amministrativa o all'attesa di tempi non certi, quando tali adempimenti non siano previsti dalla legge o dal giudicato.
- I doveri di collaborazione, buona fede e correttezza gravanti sul creditore non possono essere interpretati in modo da imporgli un'ulteriore attesa indefinita o l'espletamento di procedure amministrative prive di una base normativa quale condizione per l'esecuzione di un credito già riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
- In caso di mancata esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare, su richiesta del creditore, dopo l'infruttuosa scadenza del termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce della natura contributiva dell'erogazione e delle difficoltà organizzative degli uffici, essa risulti iniqua nel caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 mag 2026Sentenza n. 1029/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 9 mag 2026Sentenza n. 1030/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 9 mag 2026Sentenza n. 1031/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 9 mag 2026Sentenza n. 1032/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 9 mag 2026Sentenza n. 1033/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 9 mag 2026Sentenza n. 1034/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →