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Sentenza

Sentenza n. 1032/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del verbale di accertamento «Prescrizione e Disposizione in Materia di Salute e Sicurezza n. -OMISSIS---OMISSIS-», notificato in data -OMISSIS--OMISSIS-, nella parte in cui vengono impartite le prescrizioni ex art. 10 del d.p.r. 19/03/1955 n. 520; - del verbale di accertamento e prescrizione in materia di salute e sicurezza del lavoro del -OMISSIS- n. -OMISSIS-; - della delibera del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, a mezzo della quale l’Ispettorato territoriale di -OMISSIS- ha respinto il ricorso ex art. 14, co. 2 d.lgs. 124/2004 proposto da -OMISSIS- s.p.a. in data -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202300075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbali ispettivi contenenti prescrizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, tra cui l'ordine di modificare il sistema informatico gestionale, e provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società e il procuratore delegato alla sicurezza sul lavoro hanno impugnato i verbali di accertamento e prescrizione adottati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 520/1955, nonché la delibera con cui l'Ispettorato ha respinto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 124/2004. In particolare, l'Ispettorato aveva ordinato alla società una modifica del proprio sistema informatico gestionale. La domanda cautelare era stata respinta per carenza di apprezzabili profili di fondatezza. Prima dell'udienza di merito, i ricorrenti hanno dichiarato di avere perso interesse alla decisione e hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, perché l'atto non era sottoscritto personalmente dai ricorrenti e non era accompagnato da un mandato speciale conferito ai difensori; la procura ad litem, anche se contenente la facoltà di rinunciare agli atti o all'azione, non è stata ritenuta equivalente al mandato speciale richiesto per la pronuncia estintiva. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la rinuncia priva delle formalità prescritte è stata considerata indice univoco della sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state integralmente compensate, poiché nessuna parte aveva svolto difese di merito dopo la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 520/1955

    Costituisce la base normativa delle prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro alla società ricorrente.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 124/2004

    Disciplina il ricorso amministrativo proposto dalla società contro gli atti ispettivi.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Disciplina la pronuncia estintiva per rinuncia, ritenuta non applicabile per il mancato rispetto delle formalità dell'atto di rinuncia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Prevede che la rinuncia al ricorso non conforme alle formalità di legge costituisca indice univoco della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità o della denominazione delle parti ricorrenti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi delle parti ricorrenti.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso priva delle formalità richieste per la pronuncia di estinzione non consente di dichiarare l'estinzione del giudizio, ma può costituire indice univoco della sopravvenuta carenza di interesse e fondare la dichiarazione di improcedibilità.
  • Ai fini della pronuncia estintiva per rinuncia, la procura ad litem, anche se contiene una facoltà generica di rinunciare agli atti o all'azione, non equivale al mandato speciale richiesto dalla legge quando l'atto di rinuncia non è sottoscritto personalmente dalla parte.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando essa emerga da un atto di rinuncia processuale formalmente inidoneo a produrre l'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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