Sentenza n. 1030/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione del -OMISSIS-, avente ad oggetto «rifiuto della richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 22, comma 5 quinquies del d.lgs. 286/1998 per decorrenza dei termini» nonché di ogni altro atto o provvedimento, antecedente, successivo, presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha qualificato la rinuncia formulata in udienza, pur ritenendola irrituale, come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In ragione delle peculiarità della controversia, ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.
Atto impugnato: rifiuto della richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 22, comma 5 quinquies, d.lgs. 286/1998 per decorrenza dei termini
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione avente a oggetto il rifiuto della richiesta di nulla osta al lavoro per decorrenza dei termini, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, oltre all'annullamento degli atti presupposti e consequenziali. Nel corso dell'udienza pubblica hanno rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
art. 22, comma 5 quinquies, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di nulla osta al lavoro oggetto del provvedimento impugnato.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, anche se formulata irritualmente in udienza, è stata valorizzata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, comportante l'improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato tra i presupposti processuali della decisione di improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso formulata in udienza, pur se irrituale rispetto alle modalità ordinarie, può essere qualificata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., con conseguente improcedibilità del ricorso.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e le peculiarità della controversia lo giustificano, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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