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Sentenza

Sentenza n. 1029/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a), 13, e in analogia con l'articolo 128, comma 3 del d.lgs. 42/2004 del 4 luglio 2025, di cui alla nota -OMISSIS-, emanato dal Ministero della Cultura, Dipartimento per l'amministrazione generale, Segretariato Regionale per il Piemonte - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte in relazione al compendio immobiliare denominato -OMISSIS- e parco circostante, con la relativa relazione storico artistica; - ove occorra, della nota di trasmissione della notificazione del decreto di dichiarazione di interesse culturale di cui alla nota prot. -OMISSIS--OMISSIS-; - ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale del -OMISSIS- della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli di cui alla nota prot. -OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-; - ove occorra, dell'ordine di sospensione e inibizione dei lavori del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli del -OMISSIS-, di cui alla nota prot. -OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-; - ove occorra, della richiesta di integrazioni e comunicazione necessità di sopralluogo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli diretta al Comune di Cervatto del -OMISSIS-, di cui alla nota prot.-OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai suddetti atti, se ed in quanto lesivo dell'interesse del ricorrente; Con ogni conseguente pronuncia e con vittoria di spese e onorari, IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, anche relativi all'istanza cautelare, e con rimborso del contributo unificato versato; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19/2/2026: Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi sopraesposti, disattesa ogni avversa eccezione e istanza, in via principale, annullare - il decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a), 13, e in analogia con l’articolo 128, comma 3 del d.lgs. 42/2004 del 4 luglio 2025, di cui alla nota -OMISSIS-, emanato dal Ministero della Cultura, Dipartimento per l’amministrazione generale, Segretariato Regionale per il Piemonte - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte in relazione al compendio immobiliare denominato -OMISSIS- e parco circostante, con la relativa relazione storico artistica; - ove occorra, la nota di trasmissione della notificazione del decreto di dichiarazione di interesse culturale di cui alla nota prot. -OMISSIS--OMISSIS-; - ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale del -OMISSIS- della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli di cui alla nota prot. -OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-; - ove occorra, l’ordine di sospensione e inibizione dei lavori del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli del -OMISSIS-, di cui alla nota prot. -OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-; - ove occorra, la richiesta di integrazioni e comunicazione necessità di sopralluogo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli diretta al Comune di Cervatto del -OMISSIS-, di cui alla nota prot. -OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-; - nonché ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai suddetti atti, se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente. Con ogni conseguente pronuncia e con vittoria di spese e onorari, IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, anche relativi all’istanza cautelare, e con rimborso del contributo unificato versato. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, nonché di presentare ulteriori motivi aggiunti, di proporre domanda di condanna e domanda risarcitoria per i danni subiti in conseguenza dei provvedimenti ed atti illegittimi nei termini di legge

Giustizia amministrativa202502725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante relativo a una villa, al parco e alle aree circostanti, al rudere e agli arredi mobili e fissi, nonché agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario dal 2015 di una villa già sottoposta a vincolo storico-artistico nel 2012 e dei terreni circostanti, ha impugnato il nuovo decreto ministeriale del 4 luglio 2025, adottato ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera a), e 13 del d.lgs. 42/2004, con richiamo analogico all’art. 128, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Il provvedimento estendeva la tutela al parco e alle aree verdi, a un rudere e agli arredi mobili e fissi della villa. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 2 e 10 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 3 l. 241/1990, per mancanza dei presupposti culturali e motivazione apparente; illegittima applicazione analogica dell’art. 128 del d.lgs. 42/2004; erronea qualificazione del compendio come complesso monumentale ai sensi dell’art. 101; difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, insufficienza e incongruità della motivazione quanto al bosco, al rudere, al parco e agli arredi; illogicità, perplessità e violazione del principio di non aggravamento; sviamento di potere, asseritamente diretto a perseguire finalità urbanistiche anziché di tutela culturale; mancata conclusione del procedimento con riferimento a particelle non vincolate e permanenza dell’ordine di sospensione dei lavori; sproporzione del vincolo sulla particella boschiva e lesione del diritto di proprietà. Con i motivi aggiunti ha dedotto anche la violazione delle garanzie partecipative, l’opacità del procedimento, la mancata ostensione della documentazione del precedente procedimento e delle fotografie del sopralluogo del 2011, nonché ulteriore difetto istruttorio ed erroneità nell’utilizzazione della documentazione fotografica risalente al 2011.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando il decreto e gli atti impugnati. Ha ritenuto fondate, in particolare, le censure relative all’estensione del vincolo al bosco, al rudere e agli arredi mobili. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nell’accertamento dell’interesse culturale, il giudice ha rilevato che il bosco, abbattuto nel 2011 e successivamente ricostituito, era privo di uno specifico collegamento storico o artistico con la villa, si confondeva con la natura dei luoghi e non costituiva una pertinenza strettamente asservita al bene principale. Il rudere di pollaio o magazzino è stato ritenuto privo di significativi elementi architettonici, artistici o culturali. Quanto agli arredi mobili, il TAR ha affermato che essi devono essere individuati e valutati singolarmente: non è legittimo sottoporre genericamente a vincolo una pluralità indistinta di tavoli, sedie, scrivanie e altri mobili sulla sola base della loro collocazione nella villa o della loro risalenza ai primi decenni del Novecento. La motivazione doveva inoltre considerare le caratteristiche specifiche dei singoli beni, anche perché alcuni arredi risultavano di provenienza scandinava e non riconducibili all’Art Nouveau o alle Arts and Crafts. Gli arredi fissi già ricompresi nel precedente vincolo del 2012 non sono stati considerati oggetto sostanziale della controversia. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese, oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. 42/2004

    interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante

    La dichiarazione di interesse culturale richiede la concreta sussistenza di un particolare interesse culturale del bene; tale presupposto non è stato ravvisato nel bosco, nel rudere e negli arredi mobili genericamente individuati.

  • art. 10, comma 4, lettera f), d.lgs. 42/2004

    interesse artistico o storico

    Parchi e giardini possono essere oggetto di tutela quando presentino uno specifico interesse artistico o storico, non ravvisabile in un’area boschiva priva di collegamento qualificato con la villa.

  • art. 13 d.lgs. 42/2004

    La dichiarazione dell’interesse culturale deve fondarsi su una valutazione concreta e adeguatamente motivata delle caratteristiche del bene.

  • art. 101 d.lgs. 42/2004

    Il richiamo alla nozione di complesso monumentale non può supplire all’assenza di un autonomo pregio culturale dei beni inclusi nel compendio.

  • art. 128, comma 3, d.lgs. 42/2004

    Il richiamo analogico alla disposizione non esonera l’amministrazione dall’accertamento dei presupposti propri della dichiarazione di interesse culturale e da una motivazione specifica.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve illustrare le ragioni concrete dell’estensione del vincolo ai singoli beni; una motivazione generica o meramente categoriale non è sufficiente.

  • art. 2 l. 241/1990

    Il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento con riguardo alle particelle non vincolate, ma la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • La dichiarazione di interesse culturale relativa a un’area verde richiede l’accertamento di uno specifico interesse artistico o storico e non può fondarsi sulla mera presenza di vegetazione o sulla contiguità fisica con un immobile già vincolato.
  • L’estensione di un vincolo culturale a beni accessori o pertinenziali presuppone l’esistenza di un collegamento storico, artistico o funzionale qualificato con il bene principale; non è sufficiente che l’area si trovi nelle sue vicinanze o sia genericamente indicata come parco o pertinenza.
  • Un rudere può essere incluso in una dichiarazione di interesse culturale soltanto quando presenti concreti elementi di rilevanza architettonica, artistica, storica o testimoniale; un manufatto residuale e privo di significativi caratteri culturali non può essere vincolato per il solo fatto di trovarsi nel compendio.
  • Gli arredi mobili devono essere individuati e valutati singolarmente ai fini della dichiarazione di interesse culturale. È illegittima una motivazione che sottoponga genericamente a vincolo una pluralità indistinta di mobili sulla base della loro collocazione in un edificio storico o della loro risalenza temporale, senza indicare le caratteristiche che li renderebbero culturalmente rilevanti.
  • La discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella valutazione dell’interesse culturale non esclude il sindacato giurisdizionale sull’effettiva sussistenza dei presupposti normativi, sull’adeguatezza dell’istruttoria e sulla sufficienza e logicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturale
RamiBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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