Sentenza n. 1031/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - della Scheda Valutativa n. -OMISSIS- emessa in data -OMISSIS- (notificata in data-OMISSIS-) dalla Legione Carabinieri -OMISSIS- - Compagnia di -OMISSIS- - Nucleo Operativo Radiomobile, relativa al servizio prestato dal Vice Brigadiere -OMISSIS- nel periodo dal 17/07/2021 al 19/06/2022; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Scheda valutativa relativa al servizio prestato dal Vice Brigadiere nel periodo dal 17 luglio 2021 al 19 giugno 2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa, deducendo l’insufficienza e l’incongruenza della qualificazione complessiva attribuitagli. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha documentato di avere annullato in autotutela la scheda valutativa impugnata. Il ricorrente ha quindi dichiarato di avere perso interesse alla decisione di merito, anche ai fini dell’art. 34, comma 3, c.p.a., chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, poiché l’Amministrazione aveva annullato in autotutela l’atto impugnato e il ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia, rinunciando anche alla possibilità di una decisione ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione del complessivo contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione di merito, determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e dichiarata dal ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Il ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla decisione anche ai fini dell’eventuale pronuncia risarcitoria prevista dalla disposizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, quando elimina l’utilità concreta della decisione giudiziale e non residua un interesse alla pronuncia ai fini risarcitori, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito, anche ai fini dell’art. 34, comma 3, c.p.a., consente al giudice di definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità, senza esaminare i vizi dedotti contro l’atto ormai annullato.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando il complessivo comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti la giustifica.
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