Sentenza n. 1034/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - della Deliberazione della Giunta Regionale del 07/12/2022 n. 23-6180, recante «L.R. 1/2004, articolo 40, comma 5. Adozione e conclusione della fase transitoria avviata con D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015, delle linee guida per l’applicazione uniforme della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nell’ambito del Sistema Regionale integrato degli Interventi e Servizi Sociali» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 29/12/2022; - di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso con gli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta Regionale del 7 dicembre 2022 n. 23-6180, limitatamente alle Sezioni 2.2 e 2.8 dell'Allegato A, recante linee guida regionali per l'applicazione uniforme della normativa ISEE nel sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali
Esito
La controversia
Le organizzazioni di volontariato hanno impugnato la deliberazione regionale recante le linee guida per l'applicazione uniforme della normativa ISEE nella Regione Piemonte, limitatamente alle Sezioni 2.2 e 2.8 dell'Allegato A, chiedendone l'annullamento. Il testo non espone in dettaglio le specifiche censure dedotte nel ricorso introduttivo. Dopo l'introduzione del giudizio, la Regione Piemonte ha annullato in autotutela la deliberazione impugnata con riferimento alle sezioni oggetto di contestazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato aveva integralmente soddisfatto l'interesse perseguito dalle organizzazioni ricorrenti. Le stesse ricorrenti avevano riconosciuto che l'interesse sotteso all'impugnazione era stato pienamente soddisfatto in sede amministrativa, con conseguente venir meno della posizione di contrasto tra le parti. In ragione della peculiarità della fattispecie e del comportamento complessivo delle parti, il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando il provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente l'interesse azionato, facendo venir meno la posizione di contrasto tra le parti.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Richiamato dal giudice quale disposizione processuale applicabile, senza ulteriore interpretazione espressa nel testo.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice, senza ulteriore interpretazione espressa nel testo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza ulteriore interpretazione espressa nel testo.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento che annulla integralmente l'atto impugnato nelle parti contestate e soddisfa pienamente l'interesse azionato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno la posizione di contrasto tra le parti.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il ricorrente riconosce che il provvedimento sopravvenuto ha integralmente soddisfatto l'interesse perseguito mediante il ricorso.
- In presenza di una sopravvenienza amministrativa integralmente satisfattiva, il giudice non procede all'esame dei motivi di legittimità dell'atto originariamente impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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