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Sentenza

Sentenza n. 1033/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia Per quanto riguarda sia il ricorso introduttivo, sia il ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, con protocollo “mimit.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0063639.07-03-2023”, avente a oggetto «Blutec S.p.A. in Amministrazione Straordinaria - istanza di autorizzazione ad aggiudicare in via definitiva la vendita del ramo BU Lighting ed a stipulare l’atto di cessione», con il quale «si autorizza l’aggiudicazione in via definitiva del ramo BU Lighting, secondo le condizioni ed i termini individuati nell’istanza di riferimento e nei relativi allegati, in favore della DeltAts S.r.l., e, conseguentemente, a concludere con la stessa il contratto di cessione, rimanendo in attesa dell’informativa sulla stipula» ; - del «Parere del Comitato di Sorveglianza relativo all’istanza dei Commissari straordinari in merito alla cessione del ramo Lighting», della «Determinazione dei Commissari straordinari in merito all’esame delle offerte e all’attribuzione dei punteggi» del 30/01/2023, della «Istanza dei Commissari straordinari per l’autorizzazione al perfezionamento dell’atto di cessione del ramo d’azienda Lighting di Blutec S.p.A. in A.S. a favore di DeltAts S.r.l.» del 01/02/2023, della «Richiesta di chiarimenti del MIMIT inviata ai Commissari straordinari in merito all’istanza di autorizzazione» del 27/02/2023, dei «Chiarimenti dei Commissari straordinari in merito all’istanza di autorizzazione» dei commissari di Blutec con la quale è stato comunicato che il MISE ha autorizzato la cessione del ramo d’azienda denominato “Lighting” in favore di altro soggetto; - di tutti gli atti richiamati negli atti sopra impugnati e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti e/o non trasmessi; E per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Nonché per l’accoglimento dell’istanza ex art. 116 c.p.a. avverso la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, con protocollo “mimit.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0139436.07-04-2023”, avente a oggetto «BLUTEC S.P.A. IN A.S. – Istanza di accesso agli atti RABUGINO LIGHTING S.r.l. – Accoglimento» , con la quale è stata accolta solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti della Rabugino Lighting S.r.l. del 08/03/2023 e la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, con protocollo “mimit.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0146101.14-04-2023”, avente a oggetto «BLUTEC S.P.A. IN A.S. – Istanza di accesso agli atti RABUGINO LIGHTING S.r.l. – Invio documentazione», trasmessa a mezzo PEC il 14/04/2023, con la quale sono stati esibiti solo parte dei documenti richiesti e con oscuramenti e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti richiesti con l’istanza del 08/03/2023.

Giustizia amministrativa202300411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione ministeriale all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto di cessione del ramo aziendale BU Lighting di Blutec s.p.a. in amministrazione straordinaria in favore di altra impresa, nonché parziale diniego di accesso agli atti della procedura

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l’autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla Blutec s.p.a. in amministrazione straordinaria per l’aggiudicazione definitiva e la cessione del ramo aziendale BU Lighting in favore di altra impresa, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. È stata inoltre proposta istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. contro i provvedimenti ministeriali che avevano accolto solo parzialmente l’istanza di accesso e trasmesso soltanto parte della documentazione, con oscuramenti. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti. In corso di causa, la ricorrente ha rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., rilevando che la rinuncia era conforme alle formalità di legge: era stata sottoscritta personalmente dal legale rappresentante della ricorrente e notificata alle parti costituite nel termine previsto dagli artt. 84, comma 3, e 119, comma 2, c.p.a. L’Amministrazione e le controinteressate non si sono opposte alla rinuncia. La precedente istanza cautelare era stata respinta con ordinanza del 12 luglio 2023. In ragione dell’accordo delle parti, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, quando ne ricorrono i presupposti processuali, conduce alla dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    ha rinunciato al ricorso ex art. 84 c.p.a.

    La rinuncia deve rispettare le formalità previste dalla disciplina processuale e, se non vi è opposizione delle parti costituite, consente la definizione estintiva del giudizio.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    notificato alle parti costituite entro il termine previsto dagli artt. 84, co. 3 e 119, co. 2 c.p.a.

    La rinuncia è stata ritenuta tempestivamente notificata alle parti costituite.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    notificato alle parti costituite entro il termine previsto dagli artt. 84, co. 3 e 119, co. 2 c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata ai fini della verifica della tempestività della rinuncia nel rito applicabile.

  • art. 116 c.p.a.

    istanza ex art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso era stata proposta mediante il rito speciale in materia di accesso; il giudizio è stato tuttavia estinto per rinuncia senza esame del merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando è resa nel rispetto delle formalità di legge, è sottoscritta personalmente dalla parte e notificata alle parti costituite nel termine previsto dal codice del processo amministrativo.
  • In assenza di opposizione dell’amministrazione e delle altre parti costituite, il giudice può definire il giudizio con una pronuncia estintiva senza esaminare i motivi di impugnazione né le domande accessorie connesse.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando tutte le parti vi aderiscono espressamente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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