Sentenza del 07/06/2017 n. 14142 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla compravendita, stipulata il 23 dicembre 2002, di un terreno edificabile. Dopo il parziale rigetto dell'impugnazione, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l'appello del Comune venditore e della società acquirente. In Cassazione le parti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.L. n. 223 del 2006 e, con il secondo, insufficiente motivazione: contestavano che il giudice d'appello avesse confermato la valutazione comparativa dell'ufficio senza considerare la perizia di parte e i fattori che, secondo i ricorrenti, svalutavano il terreno.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi per l'unicità del processo d'impugnazione contro la stessa sentenza e li ha rigettati entrambi. I motivi, connessi, sono stati dichiarati inammissibili: la destinazione edificatoria del terreno non era contestata, quindi l'art. 36 del D.L. n. 223 del 2006, relativo all'interpretazione della nozione di area fabbricabile, non era pertinente; inoltre, i ricorsi non indicavano specificamente i fattori svalutativi né le critiche alla valutazione dell'ufficio, come richiesto dal principio di autosufficienza. La memoria depositata dalla società ai sensi dell'art. 378 c.p.c. non poteva integrare i motivi né introdurre nuove deduzioni, compresa quella sull'occupazione del fondo da parte di terzi. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia intimata non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Di analogo tenore, i ricorsi sono trattati congiuntamente ex art. 335 c.p.c., per il principio di unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza, convertendosi il ricorso di XXX in ricorso incidentale.
Quando più ricorsi sono proposti contro la stessa sentenza, sono trattati congiuntamente per assicurare l'unicità del processo d'impugnazione; il ricorso successivo può essere qualificato come incidentale.
Art. 36 del D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla L. n. 248 del 2006
I ricorrenti non contestano la destinazione edificatoria del terreno compravenduto, sicchè il richiamo al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, conv. L. n. 248 del 2006, non è pertinente, questo contenendo una norma interpretativa sulla fabbricabilità delle aree, fabbricabilità qui pacifica.
La norma interpretativa sulla fabbricabilità delle aree non è rilevante quando la natura edificabile del terreno è pacifica e la contestazione riguarda invece la valutazione del suo valore.
Deputata a illustrare le ragioni già specificamente enunciate nell'atto di costituzione, la memoria ex art. 378 c.p.c., non può operare integrazioni, tanto meno svolgere nuove deduzioni, ostandovi la regola di parità delle difese.
La memoria per la fase di discussione può chiarire motivi già formulati, ma non può integrarne il contenuto o introdurre nuove deduzioni.
Massime di principio
- In Cassazione, chi contesta una valutazione di merito deve indicare nel ricorso, in modo specifico e autosufficiente, quali elementi della valutazione siano errati e perché le critiche siano decisive; non basta richiamare una perizia di parte senza illustrarne i contenuti rilevanti.
- Una norma sulla qualificazione giuridica di un bene non è pertinente se la qualificazione è pacifica e la controversia riguarda soltanto la sua stima o il suo valore.
- La memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. può sviluppare argomenti già proposti, ma non può rimediare a omissioni del ricorso né introdurre nuovi fatti o motivi.
- La riunione di ricorsi contro la medesima sentenza realizza l'unicità del processo d'impugnazione; il ricorso successivo può essere trattato come incidentale.
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