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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25994/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La condannata aveva promosso un incidente di esecuzione davanti alla Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con una domanda articolata: in via principale chiedeva la declaratoria di nullità o inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso l'8 gennaio 2025, la rimessione nel termine per proporre richiesta di misure alternative e la declaratoria di nullità del decreto di irreperibilità; in altro procedimento riunito chiedeva l'applicazione dell'indulto e l'estinzione sia della pena detentiva sia della pena pecuniaria pari a euro 10.000, con immediata scarcerazione. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che la sopravvenuta applicazione provvisoria dell'indulto da parte della Procura generale, con immediata scarcerazione, avesse fatto venir meno l'interesse a decidere. Nel ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 672 c.p.p., agli artt. 1 l. n. 241/2006 e 174 c.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente escluso l'interesse, poiché: il provvedimento della Procura generale era solo provvisorio e richiedeva comunque una decisione definitiva del giudice dell'esecuzione sull'indulto; non era stata decisa la richiesta relativa alla pena pecuniaria; l'istanza originaria comprendeva anche la declaratoria di estinzione della pena detentiva e pecuniaria, non esaurita dalla mera scarcerazione provvisoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che l'incidente di esecuzione aveva oggetto composito e che la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse non poteva essere pronunciata senza considerare, da un lato, la mancata decisione sulla pena pecuniaria e, dall'altro, la natura provvisoria dell'applicazione dell'indulto operata dalla Procura generale ex art. 672, comma 3, c.p.p., che doveva essere seguita dalla decisione definitiva del giudice dell'esecuzione. Richiamando anche precedenti di legittimità, la Corte ha affermato che il pubblico ministero, nel disporre l'esecuzione, deve tenere conto dell'eventuale incidenza dell'indulto sulla pena eseguibile, e che la decisione definitiva sull'applicabilità del beneficio spetta comunque al giudice dell'esecuzione. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame di tutte le istanze formulate dalla condannata.

Norme richiamate

  • art. 670 c.p.p.

    richiama l'incidente di esecuzione per contestare la validità del titolo esecutivo

  • art. 672, comma 3, c.p.p.

    consente all'organo che cura l'esecuzione di disporre provvisoriamente la liberazione del condannato prima della decisione definitiva su amnistia o indulto; il provvedimento è provvisorio e assorbito dalla decisione del giudice dell'esecuzione

  • art. 672, comma 4, c.p.p.

    la decisione definitiva sull'applicazione dell'indulto spetta al giudice dell'esecuzione

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    menzionato come disciplina del provvedimento cui la Corte d'appello non ha fatto ricorso nel caso concreto

  • art. 665 c.p.p.

    richiamato per la trattazione dell'esecuzione in camera di consiglio

  • art. 666, comma 4, c.p.p.

    richiamato per la celebrazione del contraddittorio nel procedimento di esecuzione

  • art. 175, comma 2, c.p.p.

    evocato dalla ricorrente in relazione alla rimessione in termini per proporre impugnazione

  • art. 656, comma 5, c.p.p.

    richiamato nel principio secondo cui il P.M. deve sospendere provvisoriamente l'esecuzione se la pena eseguibile, considerato l'indulto, rientra nei limiti di legge

  • art. 1 legge n. 241 del 2006

    fonte dell'indulto applicato nel caso concreto

  • art. 174 c.p.

    norma sull'indulto richiamata dalla ricorrente

Massime di principio

  • Quando un incidente di esecuzione ha oggetto composito, il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ritualmente proposte, senza dichiarare l'inammissibilità per carenza di interesse se una sola delle questioni è stata soddisfatta in via provvisoria o parziale.
  • L'applicazione provvisoria dell'indulto da parte del pubblico ministero o dell'organo dell'esecuzione non esaurisce la materia del contendere: la decisione definitiva sull'applicabilità del beneficio e sull'eventuale estinzione della pena spetta al giudice dell'esecuzione.
  • La valutazione dell'interesse a ricorrere va compiuta tenendo conto non solo della scarcerazione provvisoria, ma anche delle ulteriori questioni pendenti, come l'estinzione della pena pecuniaria o la statuizione definitiva sul beneficio clemenziale.
  • Nel disporre l'ordine di esecuzione, il pubblico ministero deve considerare l'eventuale incidenza dell'indulto sulla pena residua, anche se il beneficio non sia ancora stato definitivamente concesso dal giudice dell'esecuzione; ciò risponde a esigenze di razionalità del sistema e di evitare carcerazioni non necessarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativeLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

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