Cassazione Civile, Ordinanza n. 08256/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Il condominio aveva convenuto in giudizio il comune e il progettista di un impianto sportivo realizzato sopra box condominiali, assumendo che vizi costruttivi avessero causato infiltrazioni d'acqua e danni ai box. Il tribunale aveva accolto la domanda e, oltre a condannare i convenuti al risarcimento, aveva posto a carico dell'assicuratore del progettista l'obbligo di tenere indenne l'assicurato, nonché di rifondergli sia le spese di resistenza sia le spese sostenute per chiamare in causa l'assicuratore. In appello, la Corte territoriale aveva però rigettato la domanda del condominio contro il progettista e, conseguentemente, aveva escluso la manleva della compagnia; aveva inoltre negato la restituzione delle somme che l'assicuratore assumeva di avere pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, ritenendo non provato il pagamento. La compagnia ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il pagamento era stato allegato e non contestato, sicché non occorreva ulteriore prova. Ha distinto le varie poste: le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non dipendono dal rischio assicurato ma sono spese processuali soggette al principio di soccombenza; le spese di resistenza sono invece dovute ex art. 1917 c.c. anche se la domanda del terzo è rigettata; le spese di soccombenza, caduto in appello il titolo di responsabilità dell'assicurato, erano divenute prive di causa e quindi ripetibili. Il condominio ha proposto ricorso incidentale censurando la regolazione delle spese operata dalla Corte d'appello, ritenuta in violazione dei parametri del d.m. 55/2014, ma tale impugnazione è stata giudicata tardiva e, quanto alla compagnia, assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso principale della compagnia assicuratrice: ha ritenuto fondata la censura sulla restituzione delle somme versate al condominio a titolo di spese di soccombenza, perché, venuta meno in appello la condanna dell'assicurato verso il terzo, quel pagamento era divenuto sine causa e la mancata contestazione del pagamento rendeva operante l'art. 115 c.p.c.; ha invece confermato la correttezza del rigetto della domanda di restituzione delle spese di resistenza, che restano dovute ex contractu, e ha precisato che le spese di chiamata in causa dell'assicuratore sono comuni spese processuali dovute in base alla soccombenza e non rientrano nel rischio assicurato, sicché la relativa condanna non era stata specificamente impugnata. È stato quindi cassato il capo concernente la restituzione delle somme pagate al condominio e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese di legittimità. Il ricorso incidentale del condominio è stato dichiarato inammissibile nei confronti del progettista per tardività e assorbito nei confronti della compagnia.
Norme richiamate
La mancata contestazione, da parte della controparte, dell'allegazione relativa all'avvenuto pagamento consente di ritenerlo provato senza necessità di ulteriori dimostrazioni.
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, quando non costituiscono spese di salvataggio o conseguenza del rischio assicurato, seguono il criterio della soccombenza e non l'obbligazione contrattuale di manleva.
Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. quale disciplina generale delle spese processuali.
Le spese di resistenza sono dovute dall'assicuratore all'assicurato in forza del contratto anche se la domanda del terzo danneggiato venga rigettata.
La riforma in appello della pronuncia di condanna dell'assicurato comporta il venir meno del debito verso il terzo e, di riflesso, la caduta del titolo del pagamento eseguito dall'assicuratore.
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo nei casi previsti; se è proposta contro una parte diversa dall'impugnante principale e manca litisconsorzio necessario, occorre che l'interesse a impugnare sia sorto dall'impugnazione principale.
art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
È stato disposto il deposito della motivazione nel termine previsto per la decisione in camera di consiglio.
Richiamato dal condominio per contestare la liquidazione delle spese, ma il motivo è stato dichiarato tardivo o assorbito a seconda del destinatario dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado che abbia imposto all'assicuratore il pagamento di somme a favore del terzo viene riformata in appello con rigetto della domanda risarcitoria contro l'assicurato, il pagamento eseguito dall'assicuratore per le spese poste a carico dell'assicurato verso il terzo perde il suo titolo e può essere ripetuto, purché il pagamento sia allegato e non contestato.
- Le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda del danneggiato sono spese di resistenza dovute ex art. 1917 c.c. e sono autonome rispetto all'esito della lite principale: il rigetto della domanda del terzo non elimina, di per sé, il diritto dell'assicurato alla loro rifusione.
- Le spese generate dalla chiamata in causa dell'assicuratore non integrano normalmente il rischio assicurato né spese di salvataggio; esse seguono il regime processuale della soccombenza e non la manleva contrattuale.
- L'impugnazione incidentale tardiva non è liberamente proponibile contro qualsiasi parte: quando non vi sia litisconsorzio necessario, l'interesse a proporla deve essere sorto dall'impugnazione principale; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
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