Cassazione Civile, Ordinanza n. 01813/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da opere realizzate su un immobile sito in Framura: i ricorrenti, quali usufruttuari e nuda proprietaria dell'unità immobiliare, avevano trasformato una porzione di tetto a falda in lastrico solare, aperto una nuova veduta e costruito una scala. I vicini avevano chiesto la rimozione delle opere e il rispetto delle distanze legali. In appello la corte territoriale aveva ritenuto legittima la trasformazione del tetto in lastrico solare ex art. 1102 c.c., a condizione della presenza di una paratia idonea a impedire l'avvicinamento oltre 1,50 m alla ringhiera verso il fondo vicino, ma aveva confermato la condanna all'arretramento della scala per violazione della distanza di cui all'art. 907 c.c. I ricorrenti hanno censurato la decisione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 132 e 360 c.p.c. per omessa pronuncia e motivazione carente, sostenendo che la corte d'appello non aveva preliminarmente verificato se l'apertura del bagno dei vicini fosse una vera veduta oppure una mera luce, circostanza decisiva per stabilire quale disciplina delle distanze applicare; con il secondo motivo hanno lamentato violazione degli artt. 906 e 907 c.c., oltre a profili di motivazione e di giudicato, assumendo che, trattandosi al più di veduta obliqua verso un diverso tratto di fondo, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 906 c.c. e non l'art. 907 c.c., essendo inoltre pacifica la distanza di 75 cm tra l'apertura e la scala.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d'appello avesse omesso il necessario accertamento preliminare sulla natura dell'apertura del bagno dei resistenti, che andava qualificata in concreto come luce o veduta sulla base di criteri oggettivi (ubicazione, consistenza e caratteristiche strutturali), senza attribuire rilievo decisivo all'intenzione del suo autore o alla destinazione del locale. La motivazione impugnata è stata giudicata carente perché aveva dato per scontata la natura di veduta diretta e obliqua senza spiegare il percorso logico seguito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La trasformazione della porzione di tetto in lastrico solare è stata ritenuta astrattamente legittima in appello in quanto uso della cosa comune compatibile con il pari uso degli altri partecipanti, purché rispettata la paratia idonea a impedire l'avvicinamento oltre la distanza indicata.
È stato dedotto il vizio di inversione dell'onere della prova rispetto alla qualificazione dell'apertura come luce o veduta.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione per l'asserita mancanza o apparenza della motivazione.
Norma invocata per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione insufficiente/apparente.
Richiamato nella motivazione della sentenza d'appello per escludere la violazione della distanza rispetto alla veduta ritenuta esistente.
I ricorrenti hanno sostenuto che, ove l'apertura fosse stata una veduta solo obliqua verso un diverso tratto di fondo, avrebbe dovuto applicarsi questa disciplina, con distanza di 75 cm.
È stata ritenuta dalla corte territoriale la norma applicabile alla scala; la Cassazione non ha deciso nel merito, ma ha cassato per difetto di preliminare accertamento sulla natura dell'apertura vicina.
Richiamato dai ricorrenti come vizio relativo al giudicato, in connessione con la pretesa rilevanza del precedente accertamento possessoria.
Richiamato dai ricorrenti con riferimento alla stabilità del giudicato formale.
Richiamato dai ricorrenti per denunciare l'erronea valutazione delle prove e degli elementi già acquisiti nel giudizio precedente.
Massime di principio
- Quando la disciplina delle distanze tra fabbricati o aperture dipende dalla qualificazione di un'apertura come luce o veduta, il giudice deve accertare in via preliminare, con giudizio di fatto fondato su elementi oggettivi e strutturali, la reale natura dell'apertura.
- La qualificazione di un'apertura come veduta non può essere desunta in modo apodittico dalla sua collocazione o dalla destinazione del locale, né dall'intenzione di chi l'ha realizzata, ma va valutata in base a ubicazione, dimensioni, spessore del davanzale, altezza dal piano di calpestio e concreta possibilità di inspectio e prospectio.
- Per integrare una veduta ex art. 900 c.c. non basta la semplice possibilità di guardare frontalmente: è necessario che l'apertura consenta anche l'affaccio e la visione mobile e globale del fondo vicino; solo dopo tale accertamento può individuarsi la norma sulle distanze applicabile.
- La motivazione è viziata quando il giudice assume come presupposto decisivo la sussistenza di una veduta senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito per qualificare l'apertura e per escludere, invece, la natura di luce.
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