Cassazione Penale, Ordinanza n. 05525/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per omicidio colposo ex art. 589, commi 1 e 2, c.p. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso mirava a ottenere l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7, c.p., sostenendo in sostanza che essa dovesse operare anche per fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La Corte di cassazione ha rilevato che tale attenuante non è applicabile retroattivamente, trattandosi di disposizione introdotta successivamente al fatto, e ha inoltre osservato che il motivo era inammissibile perché non dedotto in appello, con conseguente preclusione in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p. ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, richiamando un precedente di legittimità che esclude il contrasto con l'art. 3 Cost. Inoltre, ha affermato che la questione era comunque preclusa perché non sollevata in appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma incriminatrice per cui è stata affermata la responsabilità penale del ricorrente; dal testo emerge che si tratta di omicidio colposo.
attenuante invocata dal ricorrente; la Corte afferma che non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
art. 3 Cost.
richiamato solo per escludere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 589-bis, comma 7, c.p. nella parte in cui non prevede l'applicazione retroattiva dell'attenuante.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'attenuante introdotta da una norma successiva al fatto non è applicabile retroattivamente se la disciplina non prevede espressamente tale estensione ai fatti anteriori.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione non proposta in appello è inammissibile per preclusione processuale.
- La questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata applicazione retroattiva di una circostanza attenuante può essere ritenuta manifestamente infondata quando la scelta legislativa risulti espressione di politica criminale e non introduca una disparità irragionevole.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →