Cassazione Civile, Ordinanza n. 41246/2021 del 22/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (obbligato)
La controversia
La lite nasce da un giudizio possessorio relativo a un'imbarcazione detenuta in leasing da più soggetti. Con sentenza passata in giudicato, un soggetto era stato condannato a reintegrare l'altro nel compossesso del bene. Il creditore del titolo notificava precetto per l'esecuzione della reintegra; l'obbligato proponeva opposizione sostenendo di aver già adempiuto, perché le chiavi dell'imbarcazione erano state consegnate in corso di causa, come da verbale dell'ufficiale giudiziario, e chiedeva l'annullamento del precetto. Il resistente contestava l'adempimento, deducendo che l'imbarcazione era stata successivamente spostata in luogo ignoto e che quindi la reintegra non era stata effettivamente eseguita; in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento del danno per il mancato utilizzo del bene. In appello la sentenza di primo grado, favorevole all'opponente, veniva riformata: la Corte territoriale riteneva che il titolo esecutivo imponesse la reintegrazione nel possesso e non la sola consegna materiale delle chiavi, e che la condotta dell'obbligato integrasse una sequenza di atti spoliativi non esaurita con la consegna delle chiavi. Veniva quindi condannato l'opponente al risarcimento di euro 200.000. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 703, comma 3, 115 e 605 c.p.c., sostenendo che l'avvenuta consegna delle chiavi e la reintegra fossero già avvenute prima del precetto e che tale circostanza fosse deducibile nel giudizio di opposizione; 2) contraddittorietà della motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe da un lato ritenuto preclusa la deduzione della reintegra già avvenuta, e dall'altro interpretato il titolo come ordinante la sola consegna di chiavi; 3) violazione degli artt. 1226, 2059, 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c., per avere liquidato il danno in assenza di adeguata prova del pregiudizio e sulla base di parametri non pertinenti, come il valore dell'imbarcazione o le rate di leasing, trascurando altresì la scadenza del rapporto di leasing e gli accordi tra le parti sul corrispettivo dovuto in caso di spossessamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che essi non cogliessero la ratio dell'interpretazione del titolo esecutivo compiuta dal giudice di merito. Ha affermato che l'interpretazione del titolo giudiziale, in sede esecutiva e di opposizione all'esecuzione, compete al giudice dell'esecuzione/opposizione e costituisce un apprezzamento di fatto censurabile solo nei limiti propri del vizio motivazionale o di legge; nel caso concreto la Corte territoriale aveva interpretato il titolo come ordine di reintegra nel compossesso dell'imbarcazione, non limitato alla mera consegna delle chiavi. È stato invece accolto il terzo motivo: la liquidazione del danno è stata ritenuta priva di adeguata motivazione quanto alla prova dell'esistenza del pregiudizio risarcibile e ai criteri usati per quantificarlo, con omesso esame degli elementi rilevanti, tra cui gli accordi tra le parti e la possibile cessazione del pregiudizio alla scadenza del leasing. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale norma processuale invocata per sostenere la deducibilità dell'adempimento nel giudizio di opposizione.
richiamato nel primo e terzo motivo come norma sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati; la Corte ritiene inammissibili le censure che non attaccano l'interpretazione del titolo e accoglie la doglianza sul difetto di prova del danno.
richiamato nel primo motivo in tema di esecuzione del titolo e opposizione al precetto.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro di impugnazione per le dedotte violazioni di legge.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio motivazionale dedotto, ritenuto non idoneo a scalfire l'interpretazione del titolo, ma rilevante rispetto alla motivazione sulla liquidazione del danno.
evocato dalla Corte per affermare che, in sede di opposizione all'esecuzione, il giudice interpreta la portata precettiva del titolo esecutivo.
richiamato nel terzo motivo in tema di liquidazione equitativa del danno; la Corte censura la liquidazione perché non sorretta da adeguata dimostrazione del pregiudizio.
richiamato nel terzo motivo quale norma sulla risarcibilità del danno; la Corte sottolinea la necessità di prova del pregiudizio risarcibile.
richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte accoglie la censura perché il danno è stato liquidato senza adeguato accertamento probatorio.
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. nel terzo motivo sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
richiamato per il deposito di memorie in prossimità dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- In sede di opposizione all'esecuzione, il giudice deve interpretare il titolo esecutivo sulla base del dispositivo e della motivazione, individuandone la concreta portata precettiva; tale interpretazione, in quanto apprezzamento di fatto, è censurabile in cassazione solo nei limiti dei vizi consentiti.
- La doglianza che presupponga una diversa lettura del titolo esecutivo è inammissibile se non si confronta con l'effettiva ratio interpretativa posta a base della decisione di merito.
- La reintegrazione in possesso ordinata dal giudicato possessorio non può essere ridotta al mero adempimento materiale di un atto isolato, se il titolo, letto nel suo complesso, mira al ripristino effettivo della situazione possessoria.
- Il risarcimento del danno richiede allegazione e prova del pregiudizio; la liquidazione equitativa non può prescindere dall'accertamento dell'an debeatur né fondarsi su parametri non pertinenti rispetto al danno effettivamente subito.
- Nel quantificare il danno, il giudice deve considerare tutti gli elementi rilevanti e gli eventuali accordi tra le parti che incidano sul valore economico del pregiudizio lamentato.
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