Cassazione Penale, Sentenza n. 51469/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma dell'appello lamentando la mancata valutazione dei "motivi aggiunti" depositati il 20/10/2022 (termine di 15 giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 598-bis c.p.p.). Nei motivi aggiunti era dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 453, 550, 179 c.p.p.; si censurava inoltre il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e si chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81, comma secondo, c.p., con riferimento alla sentenza n. 366/2017 del Tribunale di Pistoia (definitiva il 07/03/2018). La censura principale è dunque di omessa decisione sui motivi aggiunti e sulla richiesta di continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla consultazione degli atti è emerso che i motivi aggiunti erano stati depositati nei termini previsti dall'art. 598-bis c.p.p. e che in udienza la difesa aveva insistito per la loro valutazione, mentre la Corte d'Appello si era pronunciata solo sui motivi dell'appello principale, omettendo di decidere sui motivi aggiunti e sulla richiesta di riconoscimento della continuazione. Per tale omissione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, sottolineando che il giudice d'appello non può omettere di decidere specifiche richieste di continuazione formulate con motivo di impugnazione.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata nella condanna di primo grado (rapina). Indica il titolo di reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile nel processo di merito.
Circostanza aggravante contestata e richiamata nella motivazione della condanna in primo e secondo grado.
Norma processuale relativa alla nullità: il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per presunte violazioni delle garanzie processuali richiamando anche questa disposizione.
Norma processuale concernente la motivazione della sentenza: il ricorrente ha lamentato carenza di motivazione riconducibile a violazioni di questa norma.
Norma processuale relativa all'attività istruttoria e alle nullità, richiamata nella doglianza di nullità della sentenza.
Prevede il termine di deposito dei motivi aggiunti (quindici giorni prima dell'udienza). La Corte ha accertato che i motivi aggiunti erano stati depositati entro tale termine, perciò dovevano essere esaminati dal giudice d'appello.
Norma sulla continuazione fra reati. La difesa aveva chiesto il riconoscimento del vincolo di continuazione con una precedente sentenza; la Cassazione ha ricordato che tale richiesta, se proposta con specifico motivo d'impugnazione, deve essere esaminata dal giudice d'appello.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6 n. 38648/2010; Sez. 5 n. 3867/2014; Sez. 2 n. 990/2019)
Giurisprudenza consolidata che stabilisce l'obbligo del giudice d'appello di pronunciarsi sulle richieste di continuazione formulate con specifico motivo d'impugnazione; l'omissione legittima il ricorso per cassazione per il pregiudizio subito dall'imputato.
Massime di principio
- Se la difesa deposita "motivi aggiunti" entro il termine previsto dall'art. 598-bis c.p.p. (15 giorni prima dell'udienza), il giudice d'appello è tenuto a esaminarli; l'omissione di tale esame può determinare l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
- La Corte d'appello non può limitarsi a pronunciarsi solo su alcune questioni sollevate in impugnazione: le deduzioni rilevanti e tempestive devono essere affrontate in motivazione, pena la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) formulata con specifico motivo d'impugnazione deve essere decisa dal giudice d'appello; l'omissione della pronuncia su tale punto consente all'imputato di ricorrere in Cassazione per il mancato esame.
- Quando ricorre un vizio processuale (omessa pronuncia, mancata valutazione di motivi depositati nei termini), la Cassazione interviene correggendo il vizio procedurale (annullamento e rinvio), senza sostituirsi al giudice di merito sulla valutazione di merito dei fatti.
- Per tutelare i diritti della difesa è fondamentale documentare in udienza l'insistenza sullo esame di motivi aggiunti o di specifiche richieste, poiché il verbale d'udienza costituisce elemento probatorio dell'istanza non esaminata.
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