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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26574/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, in sede di conclusioni nel giudizio di rinvio, la sostituzione della pena detentiva breve con la corrispondente pena pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981, in considerazione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia") che hanno modificato il criterio di ragguaglio giornaliero. La Corte territoriale ha ritenuto la richiesta tardiva (doveva essere proposta con l'atto di appello ex art. 581 c.p.p., secondo la previgente disciplina) e, comunque, l'ha respinta sul merito per la presenza di numerosi precedenti penali dell'imputato che, ai sensi dell'art. 133 c.p. e delle norme sulle pene sostitutive (artt. 58 e 59 legge n. 689/1981), rendevano inidonea la pena pecuniaria a persegire la rieducazione e a prevenire il pericolo di reiterazione di reati con violenza o minaccia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata procura speciale (la Corte di appello aveva comunque esaminato l'istanza) e ha confermato che, sebbene l'art. 56-quater (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) sia norma di favore applicabile in astratto, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego della sostituzione in base ai criteri prognostici dell'art. 133 c.p. e alla sussistenza di precedenti e circostanze ostative; pertanto il ricorso è infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 53 legge 24/11/1981, n. 689

    previgente disciplina sulla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; la richiesta avrebbe dovuto essere proposta con l'atto di appello

    la Corte ha ritenuto che, secondo la formulazione anteriore alle modifiche, la domanda di sostituzione doveva essere avanzata con l'atto di appello (art. 581 c.p.p.), salvo che non operi una norma più favorevole

  • art. 56-quater legge n. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)

    il valore giornaliero per la sostituzione non può essere inferiore a 5 Euro e superiore a 2.500 Euro

    considerata norma penale di favore che, in astratto, potrebbe trovare applicazione anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, ma non esime il giudice dall'applicare i criteri prognostici di cui all'art. 133 c.p. nel valutare l'idoneità della pena pecuniaria

  • art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    disposizione transitoria richiamata dalla Corte territoriale come non applicabile nel caso di specie

    la Corte di appello ha ritenuto non applicabile la disposizione transitoria per giustificare la tempestività dell'istanza

  • art. 71, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 150/2022

    richiamato in relazione alle modifiche al criterio di sostituzione

    richiama la modifica normativa che ha introdotto l'art. 56-quater

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di commisurazione della pena usati per valutare rieducazione e pericolosità di recidiva

    usato dalla Corte per motivare il rigetto della sostituzione: il giudice deve valutare la personalità del condannato, i precedenti e la pericolosità concreta prima di ammettere la pena pecuniaria

  • art. 58 legge n. 689/1981

    norma che rinvia ai criteri dell'art. 133 c.p. per le pene sostitutive

    combinata con l'art. 59 disciplina le condizioni di ammissibilità delle pene sostitutive; la Corte ha fatto riferimento al combinato disposto per verificare condizioni ostative

  • art. 59 legge n. 689/1981

    indica condizioni ostative relative al reato, che non comprendono in modo espresso i precedenti penali

    la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, sussistessero condizioni ostative in combinato disposto con l'art. 58 alla luce degli elementi prognostici

  • art. 581 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al termine/formalità per proporre istanze specifiche in appello

    secondo la Corte la richiesta tardiva avrebbe dovuto essere presentata con l'atto di appello, per evitare la sua inammissibilità

  • art. 20-bis cod. pen.

    norma invocata dal ricorrente nel motivo di cassazione

    la Corte ha ritenuto infondato il rilievo relativo a questa norma, rilevando che la questione principale è stata trattata correttamente in termini di ammissibilità e merito

  • art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    motivi di cassazione dedotti dal ricorrente (violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione)

    la Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi infondati: la motivazione della Corte territoriale è logica e conforme ai criteri normativi

  • Corte costituzionale, sent. n. 28/2022

    declaratoria di incostituzionalità richiamata nel ragionamento sulle modifiche normative

    il processo normativo e le conseguenti modifiche hanno influito sul quadro applicabile, ma la Corte ha valutato correttamente la portata retroattiva limitata e il necessario accertamento prognostico

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3, n. 9708/2024; Sez. 2, n. 8794/2024)

    principi di diritto sul sindacato sul giudizio prognostico e sul divieto di rigettare la sostituzione solo sulla base dei precedenti

    la Cassazione ha applicato i principi giurisprudenziali richiamati: il giudice di merito ha margine discrezionale ma deve motivare adeguatamente la valutazione prognostica; nella specie lo ha fatto, richiamando elementi ulteriori oltre i precedenti

Massime di principio

  • Quando si richiede la conversione di una pena detentiva breve in pena pecuniaria, verificare tempestivamente la regolarità procedurale: se la pena è già stata fissata nel primo grado di appello la richiesta, secondo la previgente disciplina, andava proposta con l'atto di appello (art. 581 c.p.p.).
  • Valutare se è applicabile una norma penale più favorevole (es. art. 56-quater introdotto dal d.lgs. n. 150/2022): la norma di favore può essere applicata in astratto, ma non sostituisce l'obbligo del giudice di compiere un'adeguata valutazione prognostica ex art. 133 c.p.
  • La presenza di precedenti penali non esclude automaticamente la possibilità di conversione, ma il giudice può rifiutare la sostituzione se, valutando complessivamente la personalità del condannato e la sua pericolosità, ritiene che la pena pecuniaria non assicuri la rieducazione né prevenga la reiterazione di reati con violenza o minaccia.
  • Per ottenere la sostituzione è utile allegare elementi concreti e obiettivi (es. prova di lavoro stabile, percorsi di recupero, elementi che attestino tenuità della condotta e bassa pericolosità) che contrastino la prognosi negativa basata sui precedenti.
  • Le questioni formali come la procura speciale del difensore possono essere irrilevanti se il giudice procede comunque all'esame della richiesta; tuttavia, per evitare eccezioni procedurali, è consigliabile curare la tempestività e la forma dell'istanza.
  • In caso di modifiche legislative successive al fatto, argomentare chiaramente la retroattività della norma di favore e il rapporto con le disposizioni transitorie per evitare che la Corte territoriale dichiari la richiesta tardiva o inapplicabile.

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