Cassazione Penale, Sentenza n. 26574/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, in sede di conclusioni nel giudizio di rinvio, la sostituzione della pena detentiva breve con la corrispondente pena pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981, in considerazione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia") che hanno modificato il criterio di ragguaglio giornaliero. La Corte territoriale ha ritenuto la richiesta tardiva (doveva essere proposta con l'atto di appello ex art. 581 c.p.p., secondo la previgente disciplina) e, comunque, l'ha respinta sul merito per la presenza di numerosi precedenti penali dell'imputato che, ai sensi dell'art. 133 c.p. e delle norme sulle pene sostitutive (artt. 58 e 59 legge n. 689/1981), rendevano inidonea la pena pecuniaria a persegire la rieducazione e a prevenire il pericolo di reiterazione di reati con violenza o minaccia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata procura speciale (la Corte di appello aveva comunque esaminato l'istanza) e ha confermato che, sebbene l'art. 56-quater (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) sia norma di favore applicabile in astratto, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego della sostituzione in base ai criteri prognostici dell'art. 133 c.p. e alla sussistenza di precedenti e circostanze ostative; pertanto il ricorso è infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 53 legge 24/11/1981, n. 689
previgente disciplina sulla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; la richiesta avrebbe dovuto essere proposta con l'atto di appello
la Corte ha ritenuto che, secondo la formulazione anteriore alle modifiche, la domanda di sostituzione doveva essere avanzata con l'atto di appello (art. 581 c.p.p.), salvo che non operi una norma più favorevole
art. 56-quater legge n. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
il valore giornaliero per la sostituzione non può essere inferiore a 5 Euro e superiore a 2.500 Euro
considerata norma penale di favore che, in astratto, potrebbe trovare applicazione anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, ma non esime il giudice dall'applicare i criteri prognostici di cui all'art. 133 c.p. nel valutare l'idoneità della pena pecuniaria
art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n. 150
disposizione transitoria richiamata dalla Corte territoriale come non applicabile nel caso di specie
la Corte di appello ha ritenuto non applicabile la disposizione transitoria per giustificare la tempestività dell'istanza
art. 71, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 150/2022
richiamato in relazione alle modifiche al criterio di sostituzione
richiama la modifica normativa che ha introdotto l'art. 56-quater
criteri di commisurazione della pena usati per valutare rieducazione e pericolosità di recidiva
usato dalla Corte per motivare il rigetto della sostituzione: il giudice deve valutare la personalità del condannato, i precedenti e la pericolosità concreta prima di ammettere la pena pecuniaria
norma che rinvia ai criteri dell'art. 133 c.p. per le pene sostitutive
combinata con l'art. 59 disciplina le condizioni di ammissibilità delle pene sostitutive; la Corte ha fatto riferimento al combinato disposto per verificare condizioni ostative
indica condizioni ostative relative al reato, che non comprendono in modo espresso i precedenti penali
la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, sussistessero condizioni ostative in combinato disposto con l'art. 58 alla luce degli elementi prognostici
richiamato in relazione al termine/formalità per proporre istanze specifiche in appello
secondo la Corte la richiesta tardiva avrebbe dovuto essere presentata con l'atto di appello, per evitare la sua inammissibilità
norma invocata dal ricorrente nel motivo di cassazione
la Corte ha ritenuto infondato il rilievo relativo a questa norma, rilevando che la questione principale è stata trattata correttamente in termini di ammissibilità e merito
art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
motivi di cassazione dedotti dal ricorrente (violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione)
la Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi infondati: la motivazione della Corte territoriale è logica e conforme ai criteri normativi
Corte costituzionale, sent. n. 28/2022
declaratoria di incostituzionalità richiamata nel ragionamento sulle modifiche normative
il processo normativo e le conseguenti modifiche hanno influito sul quadro applicabile, ma la Corte ha valutato correttamente la portata retroattiva limitata e il necessario accertamento prognostico
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3, n. 9708/2024; Sez. 2, n. 8794/2024)
principi di diritto sul sindacato sul giudizio prognostico e sul divieto di rigettare la sostituzione solo sulla base dei precedenti
la Cassazione ha applicato i principi giurisprudenziali richiamati: il giudice di merito ha margine discrezionale ma deve motivare adeguatamente la valutazione prognostica; nella specie lo ha fatto, richiamando elementi ulteriori oltre i precedenti
Massime di principio
- Quando si richiede la conversione di una pena detentiva breve in pena pecuniaria, verificare tempestivamente la regolarità procedurale: se la pena è già stata fissata nel primo grado di appello la richiesta, secondo la previgente disciplina, andava proposta con l'atto di appello (art. 581 c.p.p.).
- Valutare se è applicabile una norma penale più favorevole (es. art. 56-quater introdotto dal d.lgs. n. 150/2022): la norma di favore può essere applicata in astratto, ma non sostituisce l'obbligo del giudice di compiere un'adeguata valutazione prognostica ex art. 133 c.p.
- La presenza di precedenti penali non esclude automaticamente la possibilità di conversione, ma il giudice può rifiutare la sostituzione se, valutando complessivamente la personalità del condannato e la sua pericolosità, ritiene che la pena pecuniaria non assicuri la rieducazione né prevenga la reiterazione di reati con violenza o minaccia.
- Per ottenere la sostituzione è utile allegare elementi concreti e obiettivi (es. prova di lavoro stabile, percorsi di recupero, elementi che attestino tenuità della condotta e bassa pericolosità) che contrastino la prognosi negativa basata sui precedenti.
- Le questioni formali come la procura speciale del difensore possono essere irrilevanti se il giudice procede comunque all'esame della richiesta; tuttavia, per evitare eccezioni procedurali, è consigliabile curare la tempestività e la forma dell'istanza.
- In caso di modifiche legislative successive al fatto, argomentare chiaramente la retroattività della norma di favore e il rapporto con le disposizioni transitorie per evitare che la Corte territoriale dichiari la richiesta tardiva o inapplicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26506/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26507/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26508/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26509/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26510/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26511/2024 del 05/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →