Cassazione Civile, Ordinanza n. 23818/2025 del 25/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Nel contesto di un rapporto per la fornitura e posa in opera di serramenti presso un immobile della committente, la società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre 100 mila euro, comprensivi del prezzo per serramenti esterni, serramenti interni e manodopera. La committente aveva proposto opposizione deducendo vizi delle opere, contestando il numero di ore di manodopera fatturate e chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento. Il tribunale aveva revocato il decreto, rigettato la riconvenzionale di risoluzione e riconosciuto solo un credito residuo dell'appaltatrice. In appello, la corte territoriale aveva accertato un’omessa pronuncia sul corrispettivo dei serramenti interni e lo aveva ridotto a un importo molto inferiore rispetto a quanto fatturato; aveva inoltre rilevato un pagamento di 30.000 euro già eseguito dalla committente e, ritenendo inammissibile la domanda restitutoria proposta solo in appello, aveva concluso che nulla fosse più dovuto all’appaltatrice. Nel ricorso per cassazione, l'appaltatrice ha dedotto: errore percettivo/travisamento della CTU integrativa e della documentazione contabile sulla consistenza e sul valore dei serramenti interni; omesso esame della quantità e qualità della fornitura interna; omesso confronto tra valore fatturato e valore stimato dal CTU; erronea qualificazione del rapporto come appalto anziché compravendita; omesso esame della voce di manodopera; erronea valutazione del pagamento di 30.000 euro come riferibile alla medesima commessa; violazione delle regole sulle spese per la chiamata in garanzia dell’assicurazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla valutazione del valore dei serramenti interni, ha rigettato quelli sulla qualificazione del contratto, sulla manodopera e sul pagamento, ha assorbito il motivo sulle spese e ha cassato con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo viziata la motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui aveva attribuito alla stima del CTU riferita a soli tre elementi il valore complessivo di tutta la fornitura interna, senza confrontarsi con le fatture e con gli altri elementi istruttori relativi a oltre settanta pezzi. Ha invece rigettato il secondo motivo, perché la qualificazione del rapporto come appalto è stata considerata coerente con la natura complessa della prestazione, comprensiva di fornitura, lavorazioni su misura, posa in opera, montaggio e attività tecniche successive; ha rigettato il quinto motivo, avendo la corte territoriale esaminato la voce manodopera e stimato congruo un impiego di 85/90 ore sulla base della CTU; ha rigettato il sesto motivo, perché il pagamento di 30.000 euro era stato accertato come riferibile alla medesima commessa e come già effettuato prima del giudizio; ha dichiarato assorbito il settimo motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato dalla ricorrente per denunciare un errore di percezione/travisamento del contenuto della CTU e l'utilizzazione di prove insussistenti; la Corte, tuttavia, tratta il vizio come omesso esame di fatti decisivi relativo alla motivazione
il vizio è accolto per la parte relativa alla mancata considerazione della reale consistenza e del valore della fornitura interna, mentre è escluso per la manodopera e per altri profili in cui la sentenza d'appello aveva invece motivato
la domanda restitutoria proposta dalla committente in appello è stata dichiarata inammissibile perché nuova
invocato per censurare l'interpretazione del contratto; il motivo è però dichiarato inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito
invocato insieme agli altri criteri ermeneutici contrattuali per sostenere la tesi della compravendita
invocato insieme agli altri criteri ermeneutici contrattuali per sostenere la tesi della compravendita
richiamato nel motivo sul pagamento di 30.000 euro e sull'oggetto delle domande
richiamato nel motivo sul pagamento di 30.000 euro e sull'oggetto delle domande
richiamato nel motivo sul pagamento di 30.000 euro e sull'oggetto delle domande
richiamato nel motivo sul pagamento di 30.000 euro, in relazione alla fonte dell'obbligazione
richiamato nel motivo sul pagamento di 30.000 euro, in relazione alla prestazione dovuta
richiamato nel motivo sul pagamento di 30.000 euro, con richiamo a buona fede e correttezza
richiamato nel motivo sul pagamento di 30.000 euro per contestare l'imputazione del pagamento
richiamato nel motivo sul pagamento di 30.000 euro per contestare l'imputazione del pagamento
richiamato nel motivo sul pagamento di 30.000 euro per contestare l'imputazione del pagamento
richiamato nel motivo sul pagamento di 30.000 euro, in relazione alla qualificazione del rapporto
richiamato nel motivo sulle spese; la censura viene dichiarata assorbita per effetto della cassazione con rinvio
richiamato dalla controricorrente per sostenere che un eventuale errore di percezione sulla CTU avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è censurabile la motivazione della sentenza che, nel quantificare il credito, recepisca una stima tecnica riferita a una porzione limitata della prestazione come se fosse rappresentativa dell'intera fornitura, senza confrontarsi con la documentazione contabile e con gli altri elementi istruttori decisivi.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi sussiste quando la sentenza non consideri la reale consistenza quantitativa e qualitativa della prestazione dedotta in giudizio, soprattutto se tale dato è oggetto di specifica contestazione tra le parti.
- La qualificazione del rapporto come appalto o compravendita dipende dalla natura complessiva della prestazione: se l'obbligazione principale comprende lavorazioni su misura, posa in opera, montaggio e attività tecniche accessorie, la causa concreta è compatibile con l'appalto e non con la mera vendita.
- La censura che, sotto il pretesto della violazione delle norme ermeneutiche, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio è inammissibile in cassazione perché sollecita un nuovo giudizio di merito.
- Quando il giudice di merito motiva specificamente sulla voce di manodopera, valorizzando una CTU che quantifica le ore necessarie e ritiene sovrastimata la pretesa dell'appaltatore, non ricorre omesso esame di un fatto decisivo ma solo una diversa valutazione delle prove.
- Il pagamento già eseguito dalla parte debitrice può essere imputato alla medesima commessa ove il giudice di merito lo accerti come riferibile al medesimo rapporto contrattuale sulla base del quadro probatorio complessivo; in assenza di prova contraria univoca, la contestazione sulla diversa imputazione non può essere accolta.
- L'accoglimento di motivi che incidono sulla quantificazione del credito rende assorbite le censure sulle spese di lite, poiché la regolazione delle spese dipende dall'esito finale del giudizio di rinvio.
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