Cassazione Penale, Sentenza n. 38494/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Rossi impugnava la sentenza di appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo all'annualità 2011 e aveva confermato la condanna per le residue annualità (art. 2 d.lgs. 74/2000 per gli anni 2012-2016), contestando molteplici profili: insufficiente motivazione della Corte d'appello e mera trascrizione della sentenza di primo grado; errata valutazione della natura fittizia della societa' GENIUS s.r.l.; travisamento della prova circa il cd. "cavallo di ritorno" e i rapporti tra GENIUS e IMMOINDUSTRIA; utilizzazione di documenti manoscritti (presunti anonimi) ritenuti inutilizzabili ex art. 240 c.p.p.; errata qualificazione giuridica dei fatti tra art. 2 e art. 4 d.lgs. 74/2000; omissione di valutazione della causa di esclusione della punibilita' ex art. 131-bis c.p.; mancata revoca della confisca alla luce dell'accordo di definizione agevolata (art. 12-bis d.lgs. 74/2000); mancata motivazione sulla durata delle pene accessorie e presunta prescrizione di una delle annualita'.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso ritenendoli inammissibili o manifestamente infondati, confermando la natura fittizia della GENIUS s.r.l., la ricostruzione del sistema fraudolento e l'esclusione della sussistenza dell'art. 4 in luogo dell'art. 2. Ha ritenuto infondato il motivo sulla non valutazione di art. 131-bis e quello sulla revoca della confisca (precisando che la confisca per equivalente resta fino al pagamento integrale e produce effetti in caso di mancato pagamento). Tuttavia la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: 1) ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato riferito all'annualità indicata come estinta per prescrizione (estinzione per prescrizione relativa all'annualità contestata, con conseguente annullamento senza rinvio per quella specifica annualità); 2) ha annullato con rinvio la sentenza quanto alla rideterminazione della pena principale e delle pene accessorie, perché la Corte d'appello non ha motivato adeguatamente la durata delle pene accessorie dopo aver escluso una delle annualità; nel resto il ricorso è stato rigettato. In sintesi: cancellazione parziale per prescrizione di una annualità e rinvio per nuova determinazione delle pene, conferma delle altre statuizioni di merito.
Norme richiamate
Frode fiscale mediante uso di fatture o documentazione per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto applicabile questa fattispecie per le annualità valutate, con carattere di maggiore disvalore rispetto all'art. 4.
Dichiarazione fraudolenta (fattispecie residuale). La Corte ha escluso la sua applicazione perché i fatti rientravano nell'art. 2 (uso di fatture per operazioni inesistenti), e ha ribadito la natura residuale dell'art. 4.
Regola l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni anonime; la Corte ha osservato che l'inutilizzabilità non si estende automaticamente ai documenti non sottoscritti quando sia possibile identificare l'autore sulla base di elementi logici e pertinenti, e ha ritenuto legittimo l'uso dei manoscritti alla luce della contestuale ricostruzione probatoria.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la sua applicazione in considerazione della gravità e della durata dell'evasione fiscale contestata.
Regola gli effetti dell'accordo di definizione agevolata sul sequestro/confisca: la confisca per equivalente può essere adottata anche se l'imputato si è impegnato al pagamento, ma produce effetti esecutivi solo in caso di mancato pagamento; pertanto non era necessaria la revoca della confisca finché non sia accertato il mancato adempimento.
Criteri di determinazione della pena: la durata delle pene accessorie con limiti va motivata concretamente e non è automaticamente correlata a quella della pena principale; la Cassazione ha annullato e rinviato per mancata motivazione specifica delle pene accessorie.
art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.
Regole di specificazione dei motivi di impugnazione: il ricorso per cassazione deve indicare specificamente ragioni di diritto e fatti a sostegno; motivi generici o aspecifici sono inammissibili.
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme" (sentenza di appello conforme alla sentenza di primo grado) il giudice d'appello può richiamare per relationem la motivazione del primo grado; il ricorrente deve tuttavia indicare con precisione le specifiche censure non esaminate per renderle rilevabili in cassazione.
- La deduzione di travisamento o omissione della prova in Cassazione richiede la puntuale indicazione dell'atto o elemento probatorio omesso, la prova della sua verità e la dimostrazione che esso sarebbe decisivo per mutare la logica della motivazione di merito.
- I documenti non sottoscritti non sono automaticamente inadmissibili: l'inutilizzabilità ex art. 240 c.p.p. riguarda le dichiarazioni anonime; un documento privo di firma puo' essere valutato se l'autorità è in grado di identificarne l'autore con logiche e pertinenti considerazioni.
- L'art. 4 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta) è norma residuale rispetto all'art. 2: quando sono usate fatture o documenti per operazioni inesistenti prevale la fattispecie dell'art. 2.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis non si applica se dalla struttura e dai fatti emerge un'evasione fiscale significativa, protratta e organizzata.
- La confisca per equivalente può essere disposta anche in presenza di un impegno di pagamento (accordo di definizione agevolata), ma produce effetti esecutivi solo in caso di mancato pagamento; le somme già versate possono essere considerate nella quantificazione.
- La determinazione della durata delle pene accessorie, quando previsti limiti minimo e massimo, richiede motivazione specifica e autonoma ai sensi dell'art. 133 c.p.; non è sufficiente la mera conferma della pena principale.
- La prescrizione estingue il reato e comporta l'annullamento senza rinvio della condanna relativa alla specifica annualità prescritta; gli altri profili rimangono sindacabili nei limiti del devolutum.
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