Cassazione Penale, Ordinanza n. 12145/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la decisione di merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato già condannato in appello per appropriazione indebita. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che mancasse una valida querela perché irrituale e proposta da soggetto privo di legittimazione; la Corte di cassazione ha rilevato che tale questione non era stata specificamente dedotta in appello e non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Con il secondo motivo si contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; anche questa censura è stata ritenuta inammissibile perché meramente reiterativa delle doglianze già respinte in appello, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre richiamato la valutazione compiuta dal giudice di merito sulla gravità della condotta, sull'intensità del dolo e sul valore del bene sottratto, reputandola congrua e conforme ai criteri dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Le questioni non dedotte con i motivi di appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione; la doglianza in sede di legittimità deve confrontarsi con quanto effettivamente devoluto al giudice di appello.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non opera quando il giudice di merito motivi congruamente richiamando gravità della condotta, intensità del dolo e rilevante valore del bene sottratto.
Il giudizio sulla tenuità dell'offesa va condotto alla luce dei criteri di commisurazione indicati dalla norma; non è necessario esaminare tutti gli elementi, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni che avrebbero dovuto essere specificamente dedotte con l'appello, in particolare quando si tratti di eccepire l'improcedibilità per difetto di querela o la nullità della querela stessa.
- La censura di cassazione deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello non integra un motivo ammissibile.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base di una motivazione che valorizzi anche solo alcuni criteri rilevanti ex art. 133 c.p., purché essi siano idonei a sorreggere il giudizio di non tenue offensività.
- La gravità della condotta, l'intensità del dolo e il valore del bene oggetto della sottrazione sono elementi idonei a escludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nei reati contro il patrimonio.
Come è indicizzato
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