Cassazione Penale, Ordinanza n. 30115/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il caso riguarda un'istanza proposta in executivis per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già giudicati con sei sentenze definitive. Il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi: 1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.; 2) vizio di motivazione; 3) vizio di motivazione e violazione di legge in punto di valutazione dei precedenti penali; 4) travisamento del concetto di eterogeneità dei reati. La Corte rileva che i motivi sono inammissibili perché il primo è generico, gli altri consistono in censure di fatto dirette a ottenere una rivalutazione del materiale già esaminato, operazione non consentita in cassazione, e comunque il vizio motivazionale non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione valorizzando il notevole lasso temporale tra le condotte, l'assenza di un preventivo disegno unitario e i precedenti penali, ritenendo che l'omogeneità di alcuni titoli di reato fosse soltanto indice di una particolare inclinazione a delinquere contro il patrimonio, non di un progetto criminoso unico.
Norme richiamate
Per il riconoscimento della continuazione è necessario un disegno criminoso unitario, non desumibile dalla sola omogeneità dei reati o dalla contiguità cronologica.
In sede esecutiva il giudice può applicare la disciplina del reato continuato solo previa verifica rigorosa di concreti indici sintomatici e sulla base di elementi specifici allegati dal condannato.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica approfondita di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso, come omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione delle successive violazioni; la presenza isolata di alcuni indici non basta se i fatti successivi appaiono frutto di determinazioni estemporanee.
- Chi invoca la continuazione ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti che dimostrino il progetto criminoso unitario; non è sufficiente il mero richiamo alla vicinanza temporale dei fatti o all'identità dei titoli di reato.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze di fatto già esaminate dal giudice di merito o dell'esecuzione; il ricorso è inammissibile quando le censure, pur prospettate come vizi di motivazione o violazioni di legge, mirano in realtà a una rivalutazione del merito.
- La sola omogeneità dei reati e i precedenti penali possono al più evidenziare una propensione a delinquere, ma non provano di per sé l'esistenza di un unico programma criminoso ai fini dell'art. 81 c.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
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