Cassazione Civile, Ordinanza n. 22118/2026 del 27/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di acquisizione al patrimonio comunale ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 riguardante terreni e fabbricati interessati dall'ampliamento di una scuola media e dalla realizzazione della viabilità circostante. I proprietari avevano promosso opposizione alla determinazione dell'indennità/indennizzo fissata dal Comune e poi confermata dalla Corte d'appello, che aveva qualificato l'area come non edificabile per destinazione a edilizia scolastica, escluso il valore dell'opera pubblica realizzata, applicato un criterio comparativo sui terreni agricoli e liquidato anche una componente pari al 5% annuo per il periodo di occupazione illegittima. Con il ricorso principale i proprietari hanno denunciato violazione dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente disatteso la c.t.u., utilizzando parametri comparativi non omogenei e svalutando il bene come se fosse agricolo o comunque non edificabile, mentre la consulenza avrebbe riconosciuto valori maggiori; in subordine hanno richiesto il riconoscimento del valore indicato dal c.t.u. Anche il Comune ha proposto ricorso incidentale, deducendo da un lato la prescrizione quinquennale del credito relativo all'occupazione illegittima per le annualità anteriori al quinquennio precedente la domanda, e dall'altro la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la conseguente regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei proprietari sia il ricorso incidentale del Comune. Ha ritenuto infondato il primo motivo principale, affermando che la destinazione a edilizia scolastica integra un vincolo conformativo che rende l'area non edificabile ai fini indennitari e che, nel caso concreto, mancava un valido riscontro della rappresentatività dei dati comparativi invocati dai ricorrenti; ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo principale perché la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non riguardava un fatto storico decisivo ma sollecitava un riesame del merito e della c.t.u. Sul ricorso incidentale ha respinto il motivo sulla prescrizione, precisando che l'indennizzo ex art. 42-bis ha natura unitaria e indennitaria e non è soggetto alla prescrizione quinquennale propria dell'illecito aquiliano, bensì al termine ordinario decennale decorrente dal provvedimento acquisitivo; ha poi ritenuto assorbito e comunque inammissibile il motivo sulle spese. La Corte ha compensato integralmente le spese e ha dato atto del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L'indennizzo da acquisizione sanante ha natura unitaria e indennitaria; la destinazione a edilizia scolastica comporta vincolo conformativo e non edificabilità ai fini della stima; la contestazione della liquidazione avviene nel giudizio di opposizione alla determinazione dell'indennità/indennizzo.
Il termine e il rito previsti per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio non si applicano, per estensione, alla contestazione dell'indennizzo ex art. 42-bis.
Indica il rito utilizzato in primo grado per la domanda di accertamento della giusta indennità.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità per la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge; non consente di trasformare la censura in un riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie o della c.t.u.
La prescrizione quinquennale dell'illecito extracontrattuale non si applica al credito indennitario ex art. 42-bis.
Il credito da indennizzo ex art. 42-bis è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
Le motivazioni della sentenza impugnata possono essere corrette in diritto, pur conducendo al medesimo dispositivo.
La regolazione delle spese resta affidata al giudice di merito e non può essere censurata in cassazione quando la valutazione rientri nel suo apprezzamento discrezionale.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per l'importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La destinazione urbanistica a edilizia scolastica integra un vincolo conformativo che esclude la edificabilità del suolo ai fini della determinazione dell'indennizzo o del risarcimento connessi all'acquisizione sanante.
- Nella stima dei beni non edificabili, il giudice deve verificare la rappresentatività e omogeneità dei dati comparativi utilizzati, non potendo fondare la liquidazione su parametri non coerenti con la destinazione impressa all'area.
- Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o il merito della consulenza tecnica, ma solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- L'indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 ha natura unitaria e indennitaria, anche quando una sua componente sia descritta come 'risarcitoria'; pertanto non si applica la prescrizione quinquennale dell'illecito aquiliano ma il termine ordinario decennale.
- La disciplina processuale dell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio non si estende automaticamente alla contestazione dell'indennizzo determinato con provvedimento di acquisizione sanante, in assenza di un espresso rinvio normativo.
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