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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36123/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava una domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione di uno stacco di terreno, che il ricorrente assumeva provenirgli in via ereditaria da una zia. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione di legge, sostenendo che l'usucapione si sarebbe già maturata da oltre quarant'anni al momento del testamento della zia e che, quindi, non sarebbe stata applicabile la normativa invocata dall'Amministrazione; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato la documentazione prodotta e la prova testimoniale, idonee a dimostrare il possesso ultraventennale utile all'usucapione, chiedendo in sostanza una nuova valutazione del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico, poiché non individuava in modo puntuale la norma asseritamente violata e si risolveva in una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché mirava in sostanza a contestare l'apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito; ha inoltre rilevato la specificità insufficiente della censura sui documenti, non essendo indicato dove e quando fossero stati discussi in giudizio né essendone stato riportato il contenuto. Non sono state liquidate spese, poiché la controparte non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo ex n. 3 deve indicare puntualmente la norma violata; il motivo ex n. 5 non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione di questa norma non può essere dedotta per censurare la sola erronea valutazione del materiale istruttorio, salvo i casi di utilizzazione di prove non dedotte, prove legali disattese o attribuzione di efficacia di piena prova a elementi soggetti a prudente apprezzamento.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma non è configurabile quando si contesti soltanto la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il filtro di inammissibilità va compiuto su ciascun motivo e consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con l'orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Nel caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico la norma asseritamente violata e si limita a contrapporre una diversa versione dei fatti a quella accertata nei gradi di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o una rivisitazione dell'attendibilità delle prove.
  • La censura sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove disposte fuori dai limiti legali o abbia attribuito valore di piena prova a elementi che richiedevano invece valutazione critica; non basta contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • La deduzione di omesso esame di documenti richiede specificità: occorre indicare dove siano stati prodotti e discussi, nonché riportarne il contenuto rilevante nel ricorso.
  • Il giudizio di legittimità non è sede per una nuova valutazione del materiale probatorio deciso dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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