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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34910/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La ratio della decisione è che la prescrizione non può essere fatta valere in cassazione quando l'affermazione di responsabilità sul reato non è stata devoluta con l'appello ed è divenuta definitiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato proponeva ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce deducendo un unico motivo: sosteneva che il reato di ricettazione contestato fosse estinto per prescrizione prima della decisione impugnata. La censura mirava, dunque, a ottenere la declaratoria di estinzione del reato e la caducazione degli effetti della sentenza di merito. La Suprema Corte ha rilevato che tale motivo era manifestamente infondato perché l'imputato non aveva appellato la sentenza di primo grado nella parte relativa all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione; di conseguenza, quella statuizione era già passata in giudicato e il reato non poteva più essere dichiarato prescritto. La Corte d'appello aveva quindi correttamente dichiarato l'esecutività della sentenza di primo grado in relazione al capo relativo alla ricettazione.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di ricettazione, rispetto al quale il ricorrente invocava la prescrizione; la Corte ha ribadito che, essendo la responsabilità già passata in giudicato per mancata impugnazione in appello, il reato non poteva essere dichiarato estinto.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se l'affermazione di responsabilità per un determinato reato non è stata impugnata in appello, essa diviene definitiva e non può più essere rimessa in discussione in cassazione mediante deduzione della prescrizione del medesimo reato.
  • La prescrizione non può essere dichiarata quando il relativo capo della sentenza sia coperto da giudicato interno per mancata impugnazione della condanna.
  • Il ricorso per cassazione che solleciti una verifica preclusa dal giudicato interno è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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