Cassazione Civile, Ordinanza n. 19459/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un'ordinanza-ingiunzione per violazione del codice della strada. Il giudice di merito aveva accolto l'opposizione ritenendo tardiva la notificazione del verbale di accertamento, perché eseguita oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 cod. strada: la violazione era stata accertata il 15 marzo 2016, mentre la notifica al trasgressore era avvenuta il 14 luglio 2016. La Prefettura ricorrente sosteneva, con il primo motivo, che il dies a quo del termine avrebbe dovuto essere individuato nel 24 giugno 2016, data del primo tentativo di notifica andato a vuoto per l'erroneo indirizzo risultante dalla banca dati della Motorizzazione civile; deduceva quindi violazione dell'art. 201 cod. strada. Con il secondo motivo lamentava nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, perché il Tribunale aveva attribuito l'errore all'Amministrazione ma aveva poi compensato le spese, valorizzando il fatto che il destinatario, ricevuti i tagliandi con l'indirizzo errato, non si era attivato per correggerlo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una diversa valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito: il Tribunale aveva infatti accertato che l'errore nell'indirizzo non era imputabile al privato ma alla Motorizzazione civile e che l'Amministrazione non aveva dimostrato di avere reperito l'indirizzo esatto da altra banca dati, con la conseguenza che il primo tentativo di notifica non poteva essere considerato idoneo a far decorrere diversamente il termine di cui all'art. 201 cod. strada. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché il comportamento del privato rilevante ai fini della compensazione delle spese costituisce un profilo autonomo rispetto all'imputazione dell'errore nella notificazione. Nulla è stato disposto sulle spese di legittimità, non avendo l'intimato svolto difese.
Norme richiamate
Il termine per la notificazione del verbale decorre dall'accertamento della violazione; il tentativo di notifica non andato a buon fine, se causato da errore imputabile all'Amministrazione, non consente di spostare il dies a quo né di superare il termine.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure non superavano il vaglio di ammissibilità previsto dalla norma, essendo il primo motivo diretto a contestare un accertamento di fatto e il secondo manifestamente infondato.
La decisione è stata assunta sulla proposta del relatore resa nel procedimento camerale non partecipato.
È evocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto le doglianze non idonee a fondare l'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito accerta che l'errore nella notificazione dipende da un dato inesatto presente in una banca dati dell'Amministrazione e non dal destinatario, tale accertamento è di fatto e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
- Ai fini della tempestività della notifica del verbale di accertamento delle violazioni stradali, non può essere attribuito rilievo a un primo tentativo di notifica non perfezionato se il mancato recapito dipende da un errore imputabile all'Amministrazione e non da un comportamento del destinatario.
- La regolazione delle spese di lite può essere fondata su comportamenti processuali o sostanziali autonomi rispetto alla questione dell'imputazione dell'errore che ha inciso sulla notificazione; non sussiste contraddizione solo perché il giudice distingue tra responsabilità dell'ente e condotta della parte privata.
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, contesta in realtà la valutazione del materiale probatorio e l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
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