Cassazione Penale, Sentenza n. 3717/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha rigettato la loro istanza di revoca dell'ingiunzione di demolizione n. 107/2007 emessa in esecuzione di sentenza (art. 444 c.p.p.) relativa a opere edilizie abusive. Hanno dedotto tre motivi principali: 1) illegittimo sindacato del giudice penale sul permesso di costruire in sanatoria, potere riservato all'autorità amministrativa; 2) la costruzione sarebbe stata sanata perché, secondo la documentazione e la relazione tecnica, il fabbricato esisteva e sarebbe stato ultimato a rustico prima del 31/12/1993, rendendolo ammissibile al condono; 3) in ogni caso le opere completate dopo il 1993 sarebbero state solo finiture (infissi, pavimentazioni, tramezzature) e non strutture portanti, per cui l'eventuale illegittimità sarebbe limitata a quelle parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione può sindacare la legittimità del provvedimento di sanatoria quando risulti emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali richieste dalla legge, e che nel caso concreto non è stato dimostrato che l'opera fosse funzionalmente ultimata alla data del 31/12/1993. Il documento notarile del 1985 non prova in modo certo la consistenza e l'ultimazione dell'opera; le finiture decisive (infissi, pavimentazione, rivestimento bagno) sono state eseguite nel 2002, quindi la sanatoria è illegittima. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata dai ricorrenti per i motivi di cassazione; la Corte valuta i motivi di violazione di legge prospettati ai sensi di questa disposizione.
L. n. 2248 del 1865, art. 5
Richiamata dai ricorrenti per sostenere che il sindacato sulla legittimità del permesso in sanatoria sia riservato all'amministrazione; la Corte per contro afferma che il giudice dell'esecuzione può verificare l'esistenza dei presupposti della sanatoria e disapplicare un atto concessorio emesso in mancanza delle condizioni di legge.
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31
Articolo richiamato in relazione alla nozione di ultimazione funzionale delle opere non destinate alla residenza; la Corte applica il principio secondo cui tali opere si considerano ultimate quando sono completate funzionalmente, e nel caso specifico ciò non si riscontra.
Richiamata in combinato con le norme sul condono; la Corte valuta la sussistenza dei requisiti temporali e funzionali previsti per l'ammissione alla sanatoria ex lege 724/1994 e 47/1985.
Legge sul condono edilizio la cui applicabilità richiede, tra l'altro, che l'opera sia stata ultimata entro il termine previsto (31/12/1993). La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano provato tale ultimazione.
Richiamata in relazione alla sentenza che ha dato origine all'ordine di demolizione; la Corte osserva che l'esistenza di una sentenza penale non impedisce al giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità di un titolo amministrativo di sanatoria.
Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità e per la statuizione sulle spese e sulla sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere di sindacare la legittimità di un titolo di sanatoria quando emergano elementi certi che ne dimostrino l'assenza dei presupposti formali o sostanziali; non si tratta di usurpare competenze amministrative ma di verificare l'esistenza dei requisiti che giustificano la revoca dell'ordine di demolizione.
- La prova dell'ultimazione dell'opera entro la data utile per il condono (es. 31/12/1993) grava sul soggetto che invoca la sanatoria; documenti generici o che non specificano consistenza, volume o funzionalità dell'opera non sono sufficienti.
- Per le opere non destinate alla residenza, l'ultimazione si valuta in termini di completamento funzionale: l'assenza di elementi indispensabili per la funzionalità (infissi, pavimentazioni, rivestimenti essenziali) può escludere la sussistenza della condizione temporale necessaria per il condono.
- Se le modifiche apportate dopo la data di riferimento consistono solo in finiture, occorre valutare se tali finiture incidano sulla funzionalità dell'opera; in mancanza di prova certa, il beneficio della sanatoria può essere negato nella sua totalità o solo limitatamente alle parti non coperte, a seconda degli elementi probatori.
- Quando si impugna un provvedimento amministrativo in sede di esecuzione penale, è necessario fornire elementi probatori precisi e circostanziati; mere deduzioni o documenti inconcludenti rendono il ricorso manifestamente infondato.
- La strategia difensiva utile in casi analoghi è raccogliere e produrre prove documentali e tecniche puntuali (planimetrie, attestazioni temporali dettagliate, fotografie datate, perizie tecniche con rilievi metrici) che dimostrino la consistenza e la data di ultimazione dell'opera.
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