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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3717/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha rigettato la loro istanza di revoca dell'ingiunzione di demolizione n. 107/2007 emessa in esecuzione di sentenza (art. 444 c.p.p.) relativa a opere edilizie abusive. Hanno dedotto tre motivi principali: 1) illegittimo sindacato del giudice penale sul permesso di costruire in sanatoria, potere riservato all'autorità amministrativa; 2) la costruzione sarebbe stata sanata perché, secondo la documentazione e la relazione tecnica, il fabbricato esisteva e sarebbe stato ultimato a rustico prima del 31/12/1993, rendendolo ammissibile al condono; 3) in ogni caso le opere completate dopo il 1993 sarebbero state solo finiture (infissi, pavimentazioni, tramezzature) e non strutture portanti, per cui l'eventuale illegittimità sarebbe limitata a quelle parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione può sindacare la legittimità del provvedimento di sanatoria quando risulti emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali richieste dalla legge, e che nel caso concreto non è stato dimostrato che l'opera fosse funzionalmente ultimata alla data del 31/12/1993. Il documento notarile del 1985 non prova in modo certo la consistenza e l'ultimazione dell'opera; le finiture decisive (infissi, pavimentazione, rivestimento bagno) sono state eseguite nel 2002, quindi la sanatoria è illegittima. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti per i motivi di cassazione; la Corte valuta i motivi di violazione di legge prospettati ai sensi di questa disposizione.

  • L. n. 2248 del 1865, art. 5

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere che il sindacato sulla legittimità del permesso in sanatoria sia riservato all'amministrazione; la Corte per contro afferma che il giudice dell'esecuzione può verificare l'esistenza dei presupposti della sanatoria e disapplicare un atto concessorio emesso in mancanza delle condizioni di legge.

  • D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31

    Articolo richiamato in relazione alla nozione di ultimazione funzionale delle opere non destinate alla residenza; la Corte applica il principio secondo cui tali opere si considerano ultimate quando sono completate funzionalmente, e nel caso specifico ciò non si riscontra.

  • L. n. 47 del 1985, art. 43

    Richiamata in combinato con le norme sul condono; la Corte valuta la sussistenza dei requisiti temporali e funzionali previsti per l'ammissione alla sanatoria ex lege 724/1994 e 47/1985.

  • L. n. 724 del 1994

    Legge sul condono edilizio la cui applicabilità richiede, tra l'altro, che l'opera sia stata ultimata entro il termine previsto (31/12/1993). La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano provato tale ultimazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla sentenza che ha dato origine all'ordine di demolizione; la Corte osserva che l'esistenza di una sentenza penale non impedisce al giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità di un titolo amministrativo di sanatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità e per la statuizione sulle spese e sulla sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere di sindacare la legittimità di un titolo di sanatoria quando emergano elementi certi che ne dimostrino l'assenza dei presupposti formali o sostanziali; non si tratta di usurpare competenze amministrative ma di verificare l'esistenza dei requisiti che giustificano la revoca dell'ordine di demolizione.
  • La prova dell'ultimazione dell'opera entro la data utile per il condono (es. 31/12/1993) grava sul soggetto che invoca la sanatoria; documenti generici o che non specificano consistenza, volume o funzionalità dell'opera non sono sufficienti.
  • Per le opere non destinate alla residenza, l'ultimazione si valuta in termini di completamento funzionale: l'assenza di elementi indispensabili per la funzionalità (infissi, pavimentazioni, rivestimenti essenziali) può escludere la sussistenza della condizione temporale necessaria per il condono.
  • Se le modifiche apportate dopo la data di riferimento consistono solo in finiture, occorre valutare se tali finiture incidano sulla funzionalità dell'opera; in mancanza di prova certa, il beneficio della sanatoria può essere negato nella sua totalità o solo limitatamente alle parti non coperte, a seconda degli elementi probatori.
  • Quando si impugna un provvedimento amministrativo in sede di esecuzione penale, è necessario fornire elementi probatori precisi e circostanziati; mere deduzioni o documenti inconcludenti rendono il ricorso manifestamente infondato.
  • La strategia difensiva utile in casi analoghi è raccogliere e produrre prove documentali e tecniche puntuali (planimetrie, attestazioni temporali dettagliate, fotografie datate, perizie tecniche con rilievi metrici) che dimostrino la consistenza e la data di ultimazione dell'opera.

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