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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09548/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare di Taranto aveva applicato, all'esito di patteggiamento, la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso deduceva la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione, quindi da soggetto privo di legittimazione. Aggiunge inoltre che, trattandosi di sentenza resa ex art. 444 c.p.p., erano comunque proponibili solo censure relative a vizi della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza; doglianza, quella sull'art. 129 c.p.p., non rientrante tra i motivi deducibili nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità, sia perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., sia perché, in ogni caso, non deduceva motivi ammissibili contro una sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    individua il reato oggetto della sentenza di patteggiamento, in materia di stupefacenti, nella fattispecie di lieve entità.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento immediato; la censura è ritenuta non ammissibile nel caso concreto.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    nel testo vigente esclude il ricorso personale dell'imputato per cassazione, imponendo la proposizione tramite difensore abilitato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando l'impugnazione è proposta da soggetto non legittimato o è comunque manifestamente inammissibile.

  • art. 444 c.p.p.

    per le sentenze di patteggiamento limita i motivi di ricorso alle questioni sulla volontà dell'imputato, sulla correlazione tra richiesta e sentenza, sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità fa conseguire la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte cost. n. 86 del 2000

    richiamata per il principio secondo cui l'onere economico conseguente all'inammissibilità non si applica quando la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; l'atto presentato da soggetto non legittimato è dichiarato inammissibile senza formalità.
  • Contro la sentenza resa all'esito del patteggiamento sono deducibili soltanto censure specificamente inerenti alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e decisione, alla qualificazione giuridica del fatto e alla legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La doglianza sulla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando non rientri nei limiti di ricorribilità fissati per il patteggiamento, non è scrutinabile in cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in linea generale, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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