Cassazione Penale, Sentenza n. 25166/2022 del 01/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Abbruzzese era stato condannato per il reato previsto dagli artt. 30 e 31 della legge n. 646/1992 per avere omesso di comunicare all'Autorità le variazioni patrimoniali derivanti dall'attività di compravendita di autoveicoli svolta negli anni 2006-2008, dichiarando formalmente l'inizio dell'attività solo dal 17/03/2010. La Guardia di Finanza accertò l'attività a partire dal 2006. L'imputato dedusse che i soldi per l'acquisto delle auto erano prestiti del fratello, che non disponeva di un proprio patrimonio e che ignorava l'obbligo di comunicazione; chiese la rinnovazione dell'istruttoria per far deporre il fratello e la riduzione della pena. In appello e in Cassazione si sono sollevati motivi di nullità della formulazione dell'imputazione, mancata motivazione sul rinnovamento dell'istruttoria, carenza dell'elemento soggettivo (ignoranza della norma), questioni sulla prescrizione e questioni di costituzionalità della norma incriminatrice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati, confermando la sentenza di merito: condanna di Abbruzzese a 2 anni e 4 mesi di reclusione e multa di euro 15.000, con confisca per euro 100.300; è stata confermata la recidiva e dichiarata l'obbligatorietà della confisca. La Cassazione ha ritenuto irrilevante l'annotazione delle vendite al P.R.A. ai fini dell'obbligo di comunicazione, ha escluso che l'ignoranza della legge penale sia scusabile per un soggetto già condannato per associazione di stampo mafioso, ha respinto i vizi di motivazione e procedurali prospettati (anche perché l'imputato era presente in udienza e il difensore non insistette per l'esame), e ha considerato generiche o infondate le censure sul calcolo del volume d'affari e sulla prescrizione. Le questioni di incostituzionalità sono state ritenute precluse o manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Norme richiamate
artt. 30 e 31 legge n. 646/1992
artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1992
Norma incriminatrice che impone l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali; la Corte ha ritenuto che l'omessa comunicazione integri il reato anche se le operazioni risultano annotate al P.R.A., e che l'ignoranza della norma non esoneri dalla responsabilità.
Richiamato come precedente condanna dell'imputato che giustifica la qualificazione della sua posizione ai fini della normativa antimafia e dell'obbligo di comunicazione; la recidiva derivante da precedenti rileva nella determinazione delle conseguenze penali e prescrizionali.
art. 546, comma 3 cod. proc. pen.
La formulazione sintetica dell'imputazione nell'epigrafe della sentenza di appello non determina nullità; eventuali correzioni possono essere operate ai sensi dell'art. 547 c.p.p.
Richiamato come possibile strumento correttivo della dizione dell'imputazione in sentenza, qualora fosse necessario.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
La mancata eccezione immediata di una presunta nullità relativa al rinvio alla discussione senza esame dell'imputato comporta perdita della possibilità di dedurla successivamente; il difensore non provvide a eccepire tempestivamente.
Riferimenti costituzionali e giurisprudenza
artt. 25, 27 e 42 Cost.; sent. Corte Cost. n. 99/2017; sent. Corte Cost. n. 364/1988
Le questioni di incostituzionalità sollevate sono state ritenute generiche o incompatibili con la giurisprudenza costituzionale consolidata; la Corte ha ritenuto che i precedenti decisori costituzionali abbiano già escluso le censure proposte.
Massime di principio
- L'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto dalla legge antimafia si applica anche se le operazioni risultano annotate in altri pubblici registri (es. P.R.A.); tali annotazioni non tutelano dall'obbligo di comunicazione all'Autorità competente.
- L'ignoranza della legge penale non è scusabile, specialmente per soggetti già condannati per reati associativi di stampo mafioso; la mens rea dev'essere valutata nel contesto soggettivo dell'imputato.
- Le istanze di rinnovazione dell'istruttoria in appello possono essere rigettate se la motivazione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per valutare la responsabilità; il difensore deve eccepire tempestivamente eventuali nullità procedurali altrimenti perde la rimessione.
- Le deduzioni generiche che non spiegano in maniera puntuale la presunta travisazione o carenza probatoria saranno ritenute inammissibili o infondate in Cassazione; è necessario indicare con precisione i punti critici della valutazione probatoria.
- La qualificazione della recidiva deve essere adeguatamente motivata in sentenza e può incidere sulla determinazione della pena e sui termini prescrizionali; contestazioni vaghe sull'applicazione della recidiva difficilmente ottengono accoglimento.
- Le censure di incostituzionalità richiedono un esame rigoroso e non possono essere prospettate in termini meramente assertivi quando esista giurisprudenza costituzionale che si è già pronunciata sulla materia.
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