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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16324/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la confisca patrimoniale disposta in via per equivalente, lamentando che la corte territoriale ha applicato un modello penalistico della confisca per equivalente anziché il modello proprio del procedimento di prevenzione. In particolare si contesta la mancata preventiva individuazione dei beni "sequestrabili" temporalmente correlati alla pericolosità del proposto (ossia gli incrementi patrimoniali acquisiti nel periodo di pericolosità), requisito necessario per poter poi, solo in caso di impossibilità obiettiva di ablazione diretta, traslare il valore su altri beni di legittima provenienza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n.159/2011. Si eccepisce inoltre la mancanza di prova della provenienza illecita di alcuni beni (terreno e villa edificata tra 1980 e 1993) e la contestata natura del pagamento dell'autovettura acquistata nel 2008.

La decisione

La Corte (di legittimità) ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati. Ha affermato che la confisca per equivalente in sede di prevenzione richiede prima l'individuazione degli incrementi patrimoniali confiscabili in via ordinaria (beni temporalmente correlati alla pericolosità) e che solo se tali beni non sono confiscabili per oggettivi impedimenti è possibile traslare il valore su altri beni. La Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva invece applicato un modello penalistico parametrato al profitto del reato senza aver previamente identificato i beni sequestrabili ai sensi dell'art.20 d.lgs.159/2011. Per tali ragioni il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio, con diversa composizione del collegio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.159 del 2011, art.1 comma 1 lett. b)

    Usata per inquadrare la condizione soggettiva di pericolosità (categoria di appartenenza del proposto) sulla base dei reati contestati (es. corruzione continuata).

  • D.Lgs. n.159 del 2011, art.20

    Indica i beni che possono essere oggetto di sequestro e confisca diretta in prevenzione; la sentenza sottolinea l'obbligo di individuare preliminarmente i beni temporalmente correlati alla pericolosità e sproporzionati rispetto al reddito nel periodo in questione.

  • D.Lgs. n.159 del 2011, art.24

    Norma sulla confisca diretta dei beni pericolosi o provenienti da attività illecite; la decisione richiede che si individui quali beni sarebbero confiscabili in via ordinaria prima di ricorrere alla confisca per equivalente.

  • D.Lgs. n.159 del 2011, art.25 (come novellato dalla legge n.161/2017)

    Dopo la presentazione della proposta, se non e' possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perche' il proposto non ne ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilita', anche per interposta persona.

    La Corte interpreta l'art.25 come misura sussidiaria alla confisca diretta: occorre prima individuare l'incremento patrimoniale riconducibile al periodo di pericolosità che sarebbe confiscabile; solo se l'ablazione di tali beni non è possibile per ostacoli oggettivi si può procedere alla traslazione del valore su altri beni di legittima provenienza. Ciò differenzia nettamente la confisca per equivalente in prevenzione dalla confisca per equivalente penalistica.

  • Codice Penale, art.322-ter

    Norma sulla confisca per equivalente in ambito penalistico: richiede sentenza di condanna/applicazione della pena e mira a colpire valori equivalenti al profitto del reato. La Corte sottolinea la diversa natura e i diversi presupposti rispetto all'art.25 del d.lgs.159/2011.

  • Codice Penale, art.240

    Richiamato come riferimento al modello penalistico della confisca da cui l'art.322-ter trae continuità; la decisione evidenzia che il procedimento di prevenzione non può essere sovrapposto a quel modello punitivo.

  • Corte Costituzionale, sent. n.24/2019

    Richiamata per il criterio interpretativo della pericolosità storica (triplice requisito: reiterazione delle condotte, effettiva produzione di profitti e rilevanza dei redditi illeciti nella compagine reddituale del soggetto).

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite e altre pronunce richiamate)

    Citazioni di orientamenti (es. Sez. U. n.4880/2015, Sez. I 27.3.2018 n.43243) usate per sottolineare che la pericolosità determina il periodo temporale rilevante per la confisca in prevenzione e per la necessità di individuare i beni acquistati in tale arco temporale.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente in sede di prevenzione (art.25 d.lgs.159/2011) è sussidiaria: prima va individuato l'incremento patrimoniale relativo al periodo di pericolosità e confiscabile in via ordinaria (art.20/24); solo se quei beni non sono confiscabili per ostacoli oggettivi può essere disposta la traslazione del valore su altri beni.
  • La confisca in prevenzione ha natura non sanzionatoria e richiede quindi un rigoroso accertamento della correlazione temporale tra pericolosità sociale e incremento patrimoniale; non è lecito applicare meccanismi tipici della confisca penalistica senza rispettare questi presupposti.
  • La prova della provenienza lecita o illiceità di singoli beni (date di acquisto, documentazione dei pagamenti, costi di costruzione antecedenti al periodo contestato) è centrale: beni acquistati o realizzati prima del periodo di pericolosità non sono automaticamente confiscabili.
  • Se il giudice di prevenzione vuole utilizzare la confisca per equivalente deve documentare chiaramente quali beni sarebbero stati confiscabili in via ordinaria e quali ostacoli rendono impossibile la loro ablazione; la mancata indagine su questi punti può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • In caso di dubbio tra modello penalistico e modello preventivo, la regola è dar prevalenza all'autonomia del sistema di prevenzione: non trasformare la misura preventiva in una sanzione di carattere penale.

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