Cassazione Penale, Sentenza n. 22623/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva condannati per fatti avvenuti il 22.1.2021 nella Casa circondariale di Varese. Tali contestava l'insussistenza del reato di resistenza a P.U., sostenendo che l'accerchiamento fosse volto a verificare le condizioni di un detenuto, che non vi furono minacce né violenze e che l'arretramento degli agenti dipese dall'attivazione dell'impianto antincendio; inoltre lamentava contrasto tra contestazione di concorso materiale e condanna anche per concorso morale. Ismaili deduceva l'incertezza dell'identificazione basata solo su immagini (non intelligibili) e contestava la qualificazione come concorso morale senza specificazione di atti di istigazione. Sfina contestava l'applicazione dell'art. 414 (istigazione), sostenendo che la frase fosse stata pronunciata con largo anticipo rispetto alla rivolta, fosse di contenuto indeterminato e non idonea a provocare gli altri detenuti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi complessivamente infondati e li ha respinti. Ha ritenuto provata, alla luce delle immagini e delle annotazioni di servizio, la condotta di Tali nell'accerchiare gli agenti con conseguente impedimento/interferenza nell'atto di ufficio (configurando resistenza, con violenza impropria). Ha confermato la valutazione dell'identificazione di Ismaili, ritenendo legittimo il valore indiziario del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria su fotogrammi; la sua condotta è stata valutata come contributo morale e materiale al danneggiamento. Quanto a Sfina, la Corte ha ritenuto che le urla e le esortazioni dall'interno della cella fossero idonee, ex ante, a suscitare consensi e reazioni negli altri detenuti, integrando il reato di istigazione a delinquere. In conclusione, i tre ricorsi sono stati rigettati e confermate le decisioni di merito (pena rideterminata in appello: Tali mesi 8; Ismaili mesi 10 e giorni 20; Sfina anni 1 e mesi 4).
Norme richiamate
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
La Corte ha interpretato la norma includendo la 'violenza impropria' (comportamenti idonei a impedire o ostacolare l'esplicazione della pubblica funzione) e ha ritenuto sufficiente l'accerchiamento che ha determinato l'arretramento degli agenti e l'impedimento dell'atto di ufficio.
art. 414 cod. pen. (istigazione a delinquere)
Il reato è inteso come delitto di pericolo concreto; è richiesta l'idoneità concreta, valutata ex ante, del comportamento a suscitare consensi o reazioni altrui. Le urla/esortazioni dall'interno della cella sono state ritenute idonee a generare la falsa percezione di violenza e a incitare alla rivolta.
art. 635, comma 2, cod. pen. (danneggiamento aggravato)
La Corte ha ritenuto che il contributo materiale e morale (anche per battiture su inferriata e uso di spranga) costituisse apporto al danneggiamento collettivo e potesse integrare l'aggravante e la responsabilità concorsuale.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel medesimo reato)
La Corte ha ribadito che il concorso si fonda sull'apporto individuale alla condotta comune; il distinguo tra concorso materiale e morale non incide sulla legittimità della condanna se il contributo personale è provato.
art. 112, comma 1, n.1 (circostanze aggravanti o attenuanti relative alla pena)
Richiamata nelle imputazioni e nella motivazione per la valutazione complessiva del contributo morale/materiale alla rivolta e delle conseguenze sulla pena.
art. 125 cod. proc. pen. (obbligo di indicare nella sentenza i mezzi di prova?)
I rilievi sulla mancata indicazione della visione dei filmati sono stati ritenuti non decisivi: la Corte ha considerato regolare la valutazione del giudice di merito anche quando valorizza riconoscimenti degli operanti come indizi gravi e precisi.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (sentenza di assoluzione per insufficienza della prova)
Il ricorso che chiedeva assoluzione per insufficienza/contraddittorietà della prova è stato rigettato perché la valutazione delle immagini e delle annotazioni è stata considerata adeguata e non contraddittoria; la mera richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto non è ammissibile in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Richiamati in relazione alle censure prospettate da Tali (errata applicazione di legge, vizio di motivazione, travisamento dei fatti); la Corte ha ritenuto le censure non specifiche o infondate.
Massime di principio
- La visione di filmati di sorveglianza, integrata dalle annotazioni di servizio, può fornire prova grave e precisa: il riconoscimento operato da polizia giudiziaria con pregressa conoscenza del soggetto costituisce un indizio valutabile dal giudice di merito.
- L'accerchiamento fisico e comportamenti che impediscono o ostacolano l'azione degli agenti possono integrare la resistenza anche senza minacce o aggressione diretta: rileva la 'violenza impropria' idonea a ostacolare la funzione pubblica.
- Nel contesto di reati collettivi, la distinzione tra concorso materiale e concorso morale non impedisce l'attribuzione della responsabilità se il contributo personale è accertato; il singolo risponde del reato complessivo se il suo apporto è provato.
- L'istigazione a delinquere è valutata in base all'idoneità concreta (giudizio ex ante) della condotta a suscitare reazioni altrui; frasi o urla che inducono una falsa percezione di violenza possono essere ritenute idonee.
- Le censure generiche, indeterminate o che chiedono solo una rivalutazione ex novo degli elementi di fatto sono spesso inammissibili o destinate a fallire in sede di legittimità: è necessario indicare profili di diritto o di fatto precisi e specifici.
- L'allegazione di documenti non valutati in primo grado deve mostrare in che modo essi incidono concretamente sulla prova: la mera possibilità di una diversa lettura delle prove non basta per rovesciare la motivazione di merito.
- Quando l'atto di accusa indica un atto di ufficio ampio (es. ripristino della sicurezza), il giudice può ritenere impedito anche un sotto-atto specifico rientrante nel più ampio obiettivo; la qualificazione dell'atto di ufficio non richiede sempre una prova di intervento fisico diretto.
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