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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10491/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudice di pace di Catania aveva rigettato l'opposizione contro un decreto prefettizio di espulsione, sospendendone però l'efficacia fino alla definizione della domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 13, commi 5.1 e 5-bis, del testo unico immigrazione, oltre a omesso esame di un fatto decisivo. In particolare, ha sostenuto che il giudice di pace avesse deciso su un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera senza che fosse stata celebrata l'udienza di convalida, e che la Questura non gli avesse adeguatamente informato della facoltà di chiedere un termine per la partenza volontaria mediante schede informative plurilingue.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'omessa informazione sulla possibilità di ottenere un termine per la partenza volontaria può essere fatta valere solo nel giudizio di convalida del provvedimento coercitivo di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento emesso dal questore, poiché il procedimento di allontanamento coattivo è strutturato in due fasi distinte. Nel caso concreto, però, il provvedimento prodotto dal ricorrente non disponeva un accompagnamento alla frontiera, ma una misura alternativa al trattenimento presso il centro di rimpatrio, consistente nell'obbligo di dimora previa consegna del passaporto; tale misura non è equiparabile all'accompagnamento coattivo. Di conseguenza, la censura era riferita a un provvedimento diverso da quello per cui la normativa invocata prevede la tutela dedotta. Nulla sulle spese per mancata costituzione degli intimati; disposto inoltre l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 5.1 e 5-bis, D.Lgs. 286/1998

    L'omessa informazione sulla facoltà di chiedere un termine per la partenza volontaria rileva solo nella fase di convalida del provvedimento coercitivo di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento; non incide direttamente sulla validità del decreto di espulsione impugnato.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso era formalmente incardinato su violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma è stato ritenuto inammissibile perché riferito a un provvedimento diverso da quello impugnato.

  • Direttiva 2008/115/CE

    Non vi è violazione della direttiva quando il diritto di difesa dello straniero sull'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva può essere esercitato nella fase di convalida del provvedimento coercitivo, prevista dall'ordinamento nazionale come sede autonoma e anticipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Norma richiamata per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di allontanamento dello straniero, la contestazione relativa alla mancata informazione sulla possibilità di ottenere un termine per la partenza volontaria deve essere proposta nella sede propria del giudizio di convalida del provvedimento coercitivo di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento, non nel giudizio contro il solo decreto di espulsione.
  • La distinzione tra decreto di espulsione e provvedimento coercitivo di esecuzione è decisiva: le irregolarità relative alla fase esecutiva non travolgono automaticamente la validità del provvedimento espulsivo, ma possono incidere solo sulla misura coercitiva adottata per eseguirlo.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura deve investire il provvedimento effettivamente sottoposto al sindacato del giudice di merito; è inammissibile il motivo che presupponga un atto diverso da quello in concreto risultante dagli atti.
  • La misura dell'obbligo di dimora, in quanto priva di carattere coercitivo assimilabile all'accompagnamento alla frontiera, non può essere trattata come provvedimento idoneo a far sorgere le garanzie specifiche previste per l'esecuzione coattiva dell'espulsione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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