Sentenza n. 213/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento 1. del decreto dirigenziale prot. n. 3983 del 11 luglio 2023 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l''Emilia Romagna – Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna ha pubblicato la graduatoria permanente provvisoria per l’a.s. 2023/24 per il profilo di Collaboratore Scolastico, per la Provincia di Ravenna, nella parte in cui il nominativo della ricorrente risulta inserito alla posizione n. 103 con il punteggio complessivo di 16,70; 2. del D.D. prot. n. 4512 del 09 agosto 2023 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l''Emilia Romagna – Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna ha pubblicato la graduatoria permanente definitiva per l''a.s. 2023/24 per il profilo di Collaboratore Scolastico, per la Provincia di Ravenna, nella parte in cui il nominativo della ricorrente risulta inserito alla posizione n. 104 con il punteggio complessivo di 16,70; 3. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nella graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale dell’area A di Collaboratore Scolastico del personale ATA per l''a.s. 2023/24, per la provincia di Ravenna, con il legittimo punteggio di 17,20 in luogo di quello riconosciuto pari a 16,70.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria provinciale permanente provvisoria e definitiva per l'a.s. 2023/2024 relativa al profilo di collaboratore scolastico, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 16,70 anziché 17,20
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, inserita nella graduatoria provinciale permanente per collaboratori scolastici alla posizione n. 103 nella graduatoria provvisoria e n. 104 nella graduatoria definitiva, con 16,70 punti, ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare il servizio prestato in forza di un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2023 sino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissata al 18 maggio 2023, anziché soltanto sino alla data di presentazione della domanda, il 2 maggio 2023. Ha dedotto la violazione dell'art. 2, comma 8, del bando, secondo cui i requisiti dovevano essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, nonché la violazione dell'art. 6 l. 241/1990 per mancato soccorso istruttorio, sostenendo di avere indicato in domanda il servizio dell'anno scolastico 2022/2023 con decorrenza dal 15 settembre 2022 al 18 maggio 2023. Il ricorso era stato inizialmente proposto dinanzi al TAR Lazio e successivamente riassunto dinanzi al TAR Emilia-Romagna a seguito della declinatoria di competenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto originario di interesse a ricorrere, applicando la prova di resistenza propria delle controversie sulle graduatorie concorsuali. Il contingente per le immissioni in ruolo dei collaboratori scolastici nell'a.s. 2023/2024 era di 50 unità; anche con il riconoscimento del punteggio richiesto di 17,20, la ricorrente sarebbe salita soltanto alla posizione n. 82. La distanza di 32 posizioni dal contingente dei posti disponibili, con 28 concorrenti tra la cinquantesima e l'ottantaduesima posizione, escludeva sia l'utilità immediata sia un interesse concreto e attuale a un eventuale scorrimento. Il Collegio ha inoltre rilevato, comunque, l'infondatezza nel merito della pretesa, affermando che i partecipanti a una selezione non possono autocertificare, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, un servizio non ancora prestato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e, comunque, respinto. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2, comma 8, del bando di concorso
i requisiti di ammissione alla procedura dovevano essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso
La ricorrente lo ha invocato per sostenere che il servizio dovesse essere valutato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande; il TAR ha comunque escluso l'interesse a ricorrere e ha ritenuto non accoglibile nel merito l'autocertificazione di un servizio non ancora prestato.
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per il mancato riesame o completamento della valutazione del servizio dichiarato; la sentenza non accoglie la censura, stante l'inammissibilità del ricorso e, comunque, l'infondatezza della pretesa.
Ha costituito la base processuale per la riassunzione del giudizio dinanzi al TAR Emilia-Romagna dopo la declinatoria di competenza del TAR Lazio.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a graduatorie e risultati di procedure concorsuali, il ricorrente deve fornire la prova di resistenza, dimostrando che l'eventuale accoglimento delle censure gli consentirebbe di conseguire una posizione utile e un risultato concretamente apprezzabile; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto.
- L'interesse a contestare una graduatoria non può fondarsi sul solo interesse astratto alla corretta formazione della graduatoria, quando l'eventuale miglioramento della posizione non consenta al candidato di rientrare nel contingente dei posti disponibili e non offra una prospettiva concreta di utilità, neppure in relazione a un eventuale scorrimento.
- In una procedura concorsuale, il candidato non può autocertificare, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, un servizio o altro requisito fattuale non ancora maturato o prestato.
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