Cassazione Penale, Ordinanza n. 07139/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di rapina, danneggiamento, lesioni personali e lesioni aggravate. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione rileva che si trattava di una mera reiterazione pedissequa delle doglianze già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata specifica alla decisione impugnata. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione in tema di recidiva, ma anche tale censura è stata ritenuta non consentita perché generica e non supportata da specifiche deduzioni contro la motivazione articolata resa in primo grado; la mancata esplicita sanzione di inammissibilità in appello dei motivi generici non consente di far valere in cassazione il relativo vizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla natura non specifica dei motivi, che si risolvono nella ripetizione di censure già esaminate e disattese, e sulla non deducibilità in cassazione di motivi generici originariamente inammissibili, anche se l'appello non abbia espressamente pronunciato tale sanzione.
Norme richiamate
Indicata tra i reati oggetto di declaratoria di responsabilità confermata dalla Corte di merito; la Cassazione non entra nel merito della fattispecie ma rileva l'inammissibilità delle censure.
Indicato tra i reati contestati e oggetto di conferma della responsabilità in appello.
Indicato tra i reati contestati e oggetto di conferma della responsabilità in appello.
Indicato tra i reati contestati e oggetto di conferma della responsabilità in appello.
Richiamato implicitamente nella logica dell'inammissibilità per motivi non specifici e non deducibili in cassazione.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre integralmente le doglianze già proposte in appello, se la sentenza impugnata le ha specificamente esaminate e disattese.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve avere contenuto specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di tesi già respinte integra un motivo apparente e quindi inammissibile.
- Le censure generiche proposte in appello restano originariamente inammissibili e non possono essere recuperate in cassazione lamentando il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado sul punto, anche se il giudice di appello non abbia espresso formalmente la relativa declaratoria.
- La contestazione della recidiva richiede deduzioni specifiche contro la motivazione del giudice di merito; in difetto, la doglianza non è scrutinabile in cassazione.
Come è indicizzato
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