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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50808/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato in sua vece contro la sentenza del Giudice di pace che la condannava per il reato di cui all'art. 595 c.p. e al risarcimento dei danni. L'ordinanza di inammissibilità motivava la decisione sostenendo che l'appello riguardasse solo il capo relativo all'accertamento della responsabilità penale e non il capo relativo al risarcimento del danno; la ricorrente deduceva la violazione di legge (art. 37 d.lgs. 274/2000) e chiedeva la riforma della decisione sulla base del consolidato indirizzo di legittimità che coordina tale norma con l'art. 574, comma 4, c.p.p., secondo il quale l'impugnazione dei punti della sentenza riguardanti la responsabilità si estende agli altri punti dipendenti, ivi compresi quelli sul risarcimento del danno.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha affermato che l'appello dell'imputato è ammissibile anche se non è stato specificamente impugnato il capo relativo al risarcimento dei danni, in quanto l'art. 37 d.lgs. 274/2000 va coordinato con l'art. 574, comma 4, c.p.p., che estende gli effetti dell'impugnazione ai punti consequenziali della sentenza. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio degli atti al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Indica il reato per il quale la ricorrente era stata condannata; la norma è citata come riferimento al capo di imputazione penale oggetto del giudizio

  • art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    La disposizione sull'appello avverso le decisioni del Giudice di pace è stata interpretata in coordinamento con l'art. 574 c.p.p.: non può essere readottata in modo da escludere automaticamente l'ammissibilità dell'appello se l'imputato non impugna espressamente il capo relativo al risarcimento del danno

  • art. 574, comma 4, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, questa disposizione estende gli effetti dell'impugnazione presentata sui punti della sentenza relativi alla responsabilità anche agli altri punti che da questi dipendono, compreso il risarcimento danni; tale principio è stato utilizzato per superare l'eccezione di inammissibilità

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato quale motivo di ricorso per violazione di legge nella fase di cassazione, ossia per l'erronea applicazione delle norme sull'ammissibilità dell'appello

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di disciplina sulla formulazione del motivo di ricorso; richiamata per delimitare la portata del motivo dedotto

Massime di principio

  • L'appello proposto dall'imputato avverso una sentenza del Giudice di pace che lo condanna alla pena pecuniaria è ammissibile anche se non impugna espressamente il capo relativo al risarcimento del danno, quando tale risarcimento dipende dall'accertamento della responsabilità penale
  • L'art. 37 d.lgs. 274/2000 deve essere coordinato con l'art. 574, comma 4, c.p.p.: l'impugnazione dei punti riguardanti la responsabilità estende i suoi effetti ai punti conseguenziali della sentenza
  • Se il giudice di appello dichiara l'appello inammissibile per mancata impugnazione del capo risarcitorio, è possibile contestare la decisione per violazione di legge in Cassazione richiamando il consolidato orientamento di legittimità
  • Per evitare contestazioni procedurali, quando si impugna una sentenza che contiene sia valutazioni sulla responsabilità penale sia condanne al risarcimento, è prudente specificare chiaramente in gravame i capi che si intendono impugnare oppure richiamare espressamente la necessità di coordinamento tra norme procedurali
  • In caso di annullamento dell'ordinanza di inammissibilità da parte della Corte suprema, gli atti vengono rinviati al giudice di merito per un nuovo esame coerente con i principi di estensione dell'impugnazione

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