Cassazione Penale, Sentenza n. 8151/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) la presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte territoriale, che avrebbe erroneamente ritenuto che l'imputato avesse ammesso l'ordine di acquisto della merce quando invece non risultano dichiarazioni rese in tal senso in udienza né verbali di interrogatorio. 2) la violazione di legge nella qualificazione della condotta come ricettazione, poiché l'assegno circolare sarebbe stato appositamente formato per la truffa e quindi mancherebbe la prova della provenienza illecita del titolo. 3) l'errato calcolo dell'aumento di pena per continuazione: con l'esclusione del reato di falso (depennato), sarebbe residuata solo la truffa oltre alla ricettazione e l'incremento era stato computato in modo sbagliato dal giudice di merito. Il ricorso chiedeva la cassazione o comunque la correzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure relative alla motivazione e alla qualificazione del reato di ricettazione, confermando in sostanza la responsabilità per ricettazione e truffa (con esclusione del falso perché non più previsto come reato). Ha invece accolto il motivo relativo al calcolo della pena: ha ritenuto errata l'indicazione dell'aumento per continuazione operata dalla Corte territoriale (era stato conteggiato un segmento di sanzione in più) e, ai sensi dell'art. 620 co.1 lett. l) c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha rideterminato la pena in anni due e mesi uno di reclusione e euro 850,00 di multa. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 485-491 (reati di falso)
La Corte d'Appello aveva originariamente motivato la condanna anche per falso; la Corte di appello ha poi assolto per questo capo perché il fatto non è più previsto come reato. La Cassazione ha preso atto della depenalizzazione del fatto e delle conseguenze sulla determinazione della pena.
Codice penale, art. 81 (continuazione)
riferimento all'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen.
L'art. 81 è stato applicato per calcolare l'incremento di pena per i reati commessi in continuazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse errato nel conteggio dell'aumento e ha quindi rideterminato la pena.
Codice di procedura penale, art. 620 co. 1 lett. l)
La disposizione è stata richiamata per consentire alla Corte di Cassazione di rideterminare la pena sulla base degli elementi accertati in sede di merito, annullando senza rinvio la parte di sentenza relativa al trattamento sanzionatorio.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto, dovendo limitarsi a verificare l'adeguatezza delle motivazioni; ciò ha motivato l'inammissibilità del motivo che chiedeva una rivalutazione dei fatti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede i fatti: le censure che chiedono la riconsiderazione della prova o delle valutazioni probatorie sono, salvo vizi formali o di motivazione, frequentemente dichiarate inammissibili.
- La ricettazione si configura anche quando lo strumento (es. assegno) riporta chiari segni esteriori che ne attestano la provenienza illecita e non risulta un rapporto con il presunto titolare; lo smarrimento non esclude automaticamente la sussistenza del reato se il successivo possessore non prova la legittima provenienza.
- La depenalizzazione o l'esclusione di un capo di imputazione incide sul calcolo della pena per continuazione: il giudice deve ricalcolare correttamente gli aumenti risultanti dalla pluralità dei reati effettivamente sussistenti.
- Se il giudice di merito commette un errore nel calcolo della pena (arimetico o applicativo delle norme sulla continuazione), la Cassazione può annullare limitatamente al trattamento sanzionatorio e, se ricorrono i presupposti, rideterminare la pena senza rinvio ai sensi delle norme processuali vigenti.
- Le conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione possono mirare a un'accoglienza parziale del ricorso (es. solo sul punto sanzionatorio): la Suprema Corte può condividere tale approccio e limitare l'annullamento agli aspetti richiesti.
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