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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01250/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando il difetto di valida sottoscrizione tecnica del ricorso proposto personalmente dall'interessato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata resa ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva dichiarato nulla la decisione limitatamente al capo a) dell'imputazione e aveva riqualificato l'ipotesi sub b), confermando per il resto la condanna per un tentativo di furto aggravato. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era inammissibile perché il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato insieme alle norme sul furto per indicare il tentativo del reato contestato nel merito, ma non oggetto di decisione nel merito da parte della Cassazione.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto richiamata nella sentenza di merito confermata nel resto.

  • art. 625, comma 1, n. 7), c.p.

    Aggravante del furto richiamata nella sentenza di merito confermata nel resto.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato per affermare, dopo la riforma del 2017, la disciplina della proposizione dell'impugnazione e la necessità della rappresentanza tecnica nel ricorso per cassazione.

  • art. 613 c.p.p.

    Richiamato per stabilire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Norma processuale richiamata come base per la decisione in camera di consiglio e per la declaratoria di inammissibilità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata quale fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che impone il patrocinio tecnico nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto dalla parte personalmente: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La legittimazione a impugnare va distinta dalle modalità di esercizio dell'impugnazione: la titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione non esime dall'obbligo di rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida proposizione, la Corte non esamina i motivi di merito relativi alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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