Cassazione Civile, Ordinanza n. 08694/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'Amministrazione aveva irrogato una sanzione pecuniaria di euro 20.000 nei confronti di una società, ritenuta responsabile, e del suo legale rappresentante, per aver installato presso un bar-tabacchi sei apparecchi di intrattenimento destinati alla raccolta di scommesse per conto di un operatore, in assenza della licenza prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano confermato la sanzione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 86, 88 e 110, comma 9, T.U.L.P.S., sostenendo che per un locale già munito di licenza ex art. 86 non sarebbe necessaria un'ulteriore licenza ex art. 88 per installare apparecchi di raccolta scommesse; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che fosse da considerarsi non contestato il fatto che la licenza ex art. 88 fosse stata richiesta alla Questura, che l'aveva però negata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la prima censura, affermando che la licenza ex art. 86 T.U.L.P.S., necessaria per l'apertura di un bar, non equivale né sostituisce la specifica licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. richiesta per l'esercizio delle scommesse; pertanto l'installazione di apparati di accettazione scommesse in un bar-tabacchi richiede anche quest'ultima autorizzazione. Ha inoltre respinto la seconda censura perché la non contestazione opera solo per fatti noti alla parte che avrebbe dovuto contestarli; la P.A. resistente, appartenente ad altra articolazione amministrativa, non poteva conoscere l'effettivo contenuto della domanda alla Questura né le ragioni del diniego, sicché tali circostanze non potevano considerarsi pacifiche. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 T.U.L.P.S.
primo comma; quarto comma
La licenza di polizia per l'apertura di esercizi come bar e locali pubblici copre l'apertura del locale e, per gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, può rendere superflua un'ulteriore licenza solo per l'installazione nei locali già muniti di tale titolo, nei limiti indicati dalla norma.
art. 88 T.U.L.P.S.
La licenza riguarda specificamente l'esercizio delle scommesse ed è distinta dalla licenza di apertura del locale; per installare apparati di accettazione scommesse occorre questo ulteriore titolo autorizzativo.
art. 110, comma 9, T.U.L.P.S.
"chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio"
L'installazione o la messa a disposizione di apparecchi di gioco/scommesse in luoghi aperti al pubblico senza le autorizzazioni richieste integra l'illecito sanzionato amministrativamente.
La non contestazione può riguardare solo fatti noti alla parte che avrebbe l'onere di contestarli; non opera per fatti ignoti o non conoscibili dalla parte stessa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La licenza richiesta per l'esercizio di scommesse è autonoma e distinta dalla licenza di polizia necessaria per l'apertura di un esercizio commerciale aperto al pubblico; il possesso della seconda non sostituisce la prima quando si installano apparati destinati alla raccolta di scommesse.
- In materia di installazione di apparecchi per giochi o scommesse, la verifica della legittimità dell'attività va compiuta guardando alla specifica autorizzazione prevista per quella concreta attività, oltre che all'eventuale titolo generale di apertura del locale.
- Il principio di non contestazione opera solo per fatti che la parte contro cui sono allegati conosce o può conoscere; non può trasformare in pacifici fatti extraprocessuali o interni a un diverso ufficio della pubblica amministrazione.
- Quando la censura di cassazione non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, il motivo è infondato e il ricorso deve essere respinto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08680/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08682/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08683/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08684/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08685/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08686/2023 del 28/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →