Cassazione Penale, Sentenza n. 21929/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due ricorsi distinti: (1) ALBIERO ENNIO ha impugnato la sentenza d'appello contestando: a) l'individuazione dell'autore sulla base del bossolo rinvenuto (vizio di motivazione sull'uso della comparazione balistica), b) la qualificazione del fatto come tentato omicidio piuttosto che lesioni personali (contestazione dell'elemento soggettivo, dolus eventualis vs dolo diretto), c) l'applicazione dell'aggravante per motivi razziali (art. 604 ter c.p.), sostenendo che l'odio era rivolto solo alla famiglia e non a un gruppo etnico. (2) Il Procuratore Generale ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'aggravante della premeditazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Albiero Ennio e ha respinto come infondato il ricorso del Procuratore Generale. Di conseguenza è confermata (nella sostanza) la decisione della Corte d'Appello che aveva escluso l'aggravante della premeditazione, rideterminato la pena in anni otto di reclusione e confermato la condanna per tentato omicidio aggravato (anche per finalità di discriminazione/odio etnico-raziale) e per il reato di incendio. Albiero è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Art. 56 (tentativo) e art. 575 (omicidio) richiamati per la ricostruzione del reato tentato di omicidio; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il tentativo di omicidio sulla base della dinamica dei fatti e degli accertamenti medico-legali e balistici
Richiamato quale aggravante applicata alla condanna (finalità discriminatorie/odio etnico-raziale) in relazione al fatto commesso contro la famiglia Cari
Norma relativa al reato di incendio: applicata in relazione alla distruzione della roulotte e del camper in cui si trovava la famiglia offesa
Norma sulle aggravanti per motivazioni razziali/etniche: la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante sulla base delle ripetute manifestazioni di odio e delle espressioni pronunciate dall'imputato
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il sindacato della Cassazione sulla motivazione: il controllo è limitato a verificare la chiarezza e l'esaustività della motivazione dei giudici di merito e non a rifare la valutazione di merito
Norma invocata per l'irrogazione della somma a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione per l'inammissibilità del ricorso e per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti: può sindacare la motivazione solo per verificare che i giudici abbiano esaminato gli elementi, li abbiano interpretati correttamente e abbiano risposto alle censure (art. 606 lett. e) c.p.p.).
- Una perizia balistica con esito di compatibilità di classe A costituisce elemento probatorio rilevante per l'attribuzione della responsabilità quando la Corte di merito motiva congruamente sulle comparazioni tecniche; per ribaltare tale valutazione è necessario contestare la motivazione nel merito con argomentazioni che dimostrino omissioni logiche o di fatto.
- La qualificazione del fatto come tentato omicidio (anziché lesioni) può essere confermata anche se è stato esploso un unico colpo, purché dagli elementi emergano atti idonei e diretti a raggiungere il risultato mortale (direzione del tiro, posizione dell'autore, comportamento prima e dopo lo sparo, dichiarazioni della vittima).
- L'aggravante per motivi razziali/etnici può essere desunta da comportamenti reiterati, espressioni di odio e dalla finalità evidente del gesto: non è necessario che l'odio sia diretto a un vasto gruppo se la condotta è comunque determinata da motivazioni discriminatorie.
- La premeditazione richiede più della mera preordinazione o apprestamento dei mezzi immediatamente prima dell'azione: è necessario il radicamento del proposito omicida nella psiche dell'agente per un apprezzabile lasso di tempo; l'esistenza di apprestamenti non è di per sé sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta rischi economici per il ricorrente (spese processuali e, ove applicato, somme alla cassa delle ammende) se la Corte rileva profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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