Cassazione Penale, Sentenza n. 17701/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione relativo al piano rialzato di un edificio a Giugliano in Campania, oggetto di decreto penale di condanna n. 1454/14 (14/10/2014, definitivo 23/01/2015). Le opere abusive avevano trasformato un deposito in abitazione (impianti fissi, intonacature, infissi, ripostiglio esterno di circa 15 mq e balcone) per circa 90 mq. Il ricorrente ha invocato il principio di proporzionalità (anche in base agli indici CEDU: gravità della violazione; possibilità di misure meno invasive; disponibilità di adeguata sistemazione alternativa) sostenendo che sarebbe sufficiente eliminare le sole opere che hanno determinato il mutamento d'uso, e ha richiamato il pregiudizio per nuclei familiari abitanti al primo piano (soggetto diverso dal condannato). Il Tribunale aveva invece ritenuto che l'impossibilità tecnica di demolire senza pregiudizio per le parti lecite dipendesse da una causa imputabile al condannato, ossia dal mutamento di destinazione d'uso effettuato dopo il condono, e che il richiamo generico alla sproporzione non fosse adeguatamente specificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: l'ordine di demolizione è proporzionato rispetto allo scopo di ripristinare lo status quo ante; il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato la gravità dell'immutatio della destinazione d'uso; l'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza danneggiare parti lecite è irrilevante se dipende da condotte imputabili al condannato (mutamento della destinazione d'uso dopo il condono). La Corte ha precisato che solo le difformità parziali dal permesso di costruire disciplinate dall'art. 34 d.P.R. 380/2001 possono dare luogo alle misure alternative (demolizione a cura del comune o fiscalizzazione). Ha inoltre escluso che la situazione di terzi assolutamente non titolari di un rapporto giuridico con il bene possa paralizzare l'ordine demolitorio, rimettendo eventuali tutele a rimedi privatistici. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato per il principio di proporzionalità fra tutela della vita privata e familiare/domicilio e interessi pubblici (ordinato sviluppo del territorio, salvaguardia dell'ambiente). Il vaglio di proporzionalità va bilanciato secondo criteri di necessità, sufficienza e proporzionalità.
Rilevato come norma che disciplina le difformità parziali dal permesso di costruire: in tali ipotesi la rimozione o demolizione può avvenire secondo termini, con possibilità per l'amministrazione comunale di intervenire e di applicare la sanzione economica (fiscalizzazione) se la demolizione non è possibile senza pregiudizio per la parte conforme.
Richiamata per il criterio di determinazione del costo di produzione cui fare riferimento nella fiscalizzazione delle opere ad uso residenziale realizzate in difformità parziale dal permesso di costruire.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2 e 3
Richiamati come valori costituzionali da bilanciare con il diritto all'abitazione (art. 8 CEDU) rispetto all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi.
Giurisprudenza nazionale e CEDU (es. sentenze Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria; Kaminskas c. Lituania; Cass. sez. 3: Giordano, Lembo, Di Dio, Giardina)
Utilizzate come precedenti per chiarire l'obbligo di valutare la proporzionalità e per affermare che l'impossibilità tecnica rileva solo se non imputabile al condannato; inoltre distinguono il caso delle difformità parziali soggette a fiscalizzazione.
Massime di principio
- Il principio di proporzionalità va valutato rispetto al soggetto colpito dall'ordine demolitorio (il condannato): l'onere di dimostrare una compressione ingiustificata del suo diritto all'abitazione grava sul ricorrente.
- L'impossibilità tecnica di eseguire una demolizione senza danneggiare parti lecite è irrilevante quando tale impossibilità sia conseguenza di comportamenti imputabili al condannato (es. mutamento di destinazione d'uso post-condono, sopraelevazioni o opere realizzate dall'interessato).
- Le difformità parziali dal permesso di costruire disciplinate dall'art. 34 d.P.R. 380/2001 costituiscono un'eccezione: in tali casi possono operare rimozioni a cura del comune o misure di 'fiscalizzazione' (sanzione pari al doppio del costo di produzione o del valore venale), invece della demolizione immediata.
- La presenza di occupanti terzi non titolari di un rapporto giuridico con il bene non impedisce in via automatica l'esecuzione dell'ordine demolitorio; i terzi devono far valere le proprie tutele con strumenti privatistici, salvo che risultino soggetti incolpevoli titolari di un diritto sul bene.
- L'organo dell'esecuzione deve attenersi strettamente alla delimitazione indicata nell'ordinanza di demolizione; tuttavia, se il ripristino non è altrimenti possibile, è consentita la demolizione dell'intero stabile secondo quanto necessario per ripristinare lo status quo ante.
- Il tempo trascorso dall'adozione dell'ordine e la mancata ricerca attiva di soluzioni abitative alternative da parte del condannato possono essere considerati nella valutazione della richiesta di revoca.
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