Cassazione Civile, Ordinanza n. 35770/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società titolare di un conto corrente bancario, aperto nel 1992 ed estinto nel 2008, aveva agito contro la banca chiedendo la restituzione di somme asseritamente addebitate illegittimamente, per interessi passivi ultralegali, commissioni, spese non dovute e diversa decorrenza della valuta. Il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova dei fatti costitutivi; la corte d'appello aveva invece accolto la domanda, ritenendo che il contratto prodotto non giustificasse gli addebiti e che l'eccezione di prescrizione fosse stata formulata in modo generico, senza specifico riferimento ai limiti degli affidamenti concessi e alle singole rimesse. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la correntista non aveva prodotto tutte le clausole contrattuali rilevanti; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697, 2935 e 2946 c.c. e dell'art. 117 t.u.b., contestando l'accertamento dell'apertura di credito e la conseguente esclusione della prescrizione; con il terzo ha lamentato che la corte territoriale avesse preteso dalla banca la prova del superamento del fido e della natura solutoria delle rimesse; con il quarto ha censurato la ritenuta necessità che l'eccezione di prescrizione contenesse anche l'allegazione del limite di affidamento, sostenendo che bastasse dedurre l'inerzia del titolare e volerne profittare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ha ritenuto assorbito il terzo e ha accolto il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, nell'eccepire la prescrizione in una controversia su conto corrente assistito da apertura di credito, la banca non è tenuta a modulare l'eccezione assumendo o provando l'esistenza del fido quale presupposto indefettibile della sua difesa; può contestare tale esistenza e, in ogni caso, l'onere di allegazione della prescrizione è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne. Le censure che miravano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla documentazione prodotta e sull'esistenza dell'apertura di credito sono state reputate inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito sotto veste di violazione di legge.
Norme richiamate
la violazione del riparto dell'onere della prova è censurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di distribuzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesti la valutazione delle prove
prima della l. n. 154/1992, il tasso di interesse debitore superiore al saggio legale doveva essere pattuito per iscritto
solo le rimesse solutorie possono essere considerate pagamenti rilevanti ai fini della ripetizione dell'indebito; le rimesse ripristinatorie non lo sono finché il rapporto di apertura di credito è in corso
richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione
richiamato in relazione alla prescrizione ordinaria decennale
richiamato dalla ricorrente nel contestare la prova e la validità della disciplina contrattuale del rapporto bancario
il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di somme indebitamente addebitate su un conto corrente bancario, la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie è decisiva ai fini della decorrenza della prescrizione: solo le prime costituiscono pagamenti immediatamente ripetibili, mentre per le seconde la prescrizione decorre dal saldo finale del rapporto assistito da apertura di credito.
- L'eccezione di prescrizione della banca è validamente proposta quando la parte deduce l'inerzia del titolare del diritto e dichiara di volersene avvalere; non è necessario che l'eccezione sia già corredata dalla prova del limite dell'affidamento o del superamento del fido, potendo la banca anche contestare l'esistenza stessa dell'apertura di credito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia invertito il riparto dell'onere probatorio tra le parti; non è invece deducibile per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la formale veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei documenti e dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito.
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