Cassazione Civile, Ordinanza n. 19969/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di risarcimento proposta da una medico specializzata per la mancata trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive europee sulla remunerazione dei medici frequentanti scuole di specializzazione successive alla laurea in medicina. La Corte d'appello aveva confermato la condanna delle amministrazioni al risarcimento, ritenendo inammissibile perché tardiva, in appello, la contestazione secondo cui la specializzazione frequentata dalla danneggiata non sarebbe stata ricompresa negli elenchi comunitari delle specializzazioni aventi valenza comunitaria. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione le amministrazioni hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., dell'art. 2043 c.c. e delle direttive comunitarie n. 362/75 e 363/75, sostenendo che la questione della non riconducibilità del corso di specializzazione agli elenchi normativi non costituisce un'eccezione preclusa in appello, ma una mera difesa rilevabile anche in secondo grado e d'ufficio; hanno inoltre contestato l'applicazione del principio di non contestazione da parte del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nelle controversie relative all'indennità/risarcimento per mancata adeguata remunerazione dei medici specializzandi, l'inclusione del corso negli elenchi previsti dalle direttive o la sua equipollenza a corsi di almeno due Stati membri costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere allegato e provato dall'attore. Ne consegue che la contestazione sulla corrispondenza del corso agli elenchi normativi è una mera difesa, non un'eccezione in senso stretto o lato, e non è preclusa dal divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 345 c.p.c., fermo restando che il principio di non contestazione può operare solo sui fatti, non sulle questioni giuridiche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce la contestazione, qualificata come mera difesa, della mancanza di inclusione della specializzazione negli elenchi comunitari; la questione non è soggetta a preclusione ex art. 345 c.p.c.
Richiamato nel ricorso quale norma sostanziale posta a fondamento della domanda risarcitoria da mancata adeguata remunerazione.
Norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge invocata come parametro del motivo di ricorso.
direttive comunitarie nn. 362/75 e 363/75
Le direttive sono richiamate come base normativa della remunerazione adeguata dei medici specializzandi e degli elenchi delle specializzazioni riconosciute.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla mancata adeguata remunerazione dei medici specializzandi, l'inclusione del corso di specializzazione negli elenchi previsti dalla normativa europea, oppure la sua equipollenza a corsi contemplati in almeno due Stati membri, integra un fatto costitutivo della domanda e deve essere allegato e provato dall'attore.
- La contestazione della corrispondenza della specializzazione agli elenchi comunitari non costituisce eccezione in senso stretto o lato, ma mera difesa; perciò non è soggetta alla preclusione di nuove eccezioni in appello ex art. 345 c.p.c.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti dedotti in causa, non sulle questioni giuridiche come la qualificazione del rapporto tra una specializzazione e gli elenchi normativi.
- Quando il giudice di merito qualifica come tardiva una difesa che incide sulla verifica di un fatto costitutivo della domanda, la decisione è censurabile per violazione dell'art. 345 c.p.c. e va cassata con rinvio.
Come è indicizzato
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